25 Maggio 2018

Imu deducibile solo per immobili strumentali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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A partire dal periodo d’imposta 2013 (L. 147/2013) è stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 20% dell’Imu relativa agli immobili strumentali, ferma restando l’indeducibilità totale ai fini Irap.

Premettendo che la deduzione opera in base al criterio di cassa (articolo 99, comma 1, Tuir), l’aspetto più critico per l’applicazione delle predette disposizioni risiede nell’individuazione degli immobili interessati dalla deduzione parziale dell’Imu, i quali devono rientrare nella categoria degli immobili strumentali.

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