IMU e TASI: acconto 2016 utilizzando le aliquote 2015
di Fabio GarriniLe regole di calcolo dell’acconto IMU e TASI non presentano novità operative e sono del tutto allineate, nel senso che entrambi i tributi locali presentano le stesse modalità di calcolo dell’imposta dovuta. Il 16 giugno occorrerà quindi procedere al versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2016, mentre il conguaglio dovrà essere corrisposto entro il prossimo 16 dicembre.
Versamenti
I versamenti 2016, da effettuarsi tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero tramite apposito bollettino, sono regolati come segue.
- Entro il 16 giugno occorre provvedere al versamento dell’acconto. Tale importo deve essere calcolato applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno 2015. Questo non significa che si debba versare la metà dell’imposta dovuta lo scorso anno, ma piuttosto che i parametri di calcolo dello scorso anno devono essere applicati sulla situazione immobiliare del 2016 (acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, ecc.).
- Il saldo dovrà essere corrisposto entro il prossimo 16 dicembre, a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno, determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28.10.
Queste sono le regole dettate dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in materia di IMU, riproposte dall’articolo 1, comma 688, della L. 147/2013 con riferimento alla TASI; non pare vi possa essere alcuna possibilità di utilizzare aliquote ridotte (i Comuni per il 2016 hanno divieto di incrementare le aliquote) deliberate per il 2016 in sede di acconto.
Consta comunque una posizione dell’IFEL, resa nota nel comunicato dell’8.5.2015 dove si affermava, tra le altre cose, che “Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014 [in generale, ci si riferisce all’anno precedente quello oggetto del versamento, n.d.a.], il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto”.
Si tratta di una posizione che lascia perplessi, in quanto a vietare questo comportamento vi è il tenore della norma; quindi, utilizzare in sede di acconto l’aliquota 2016 in luogo di quella 2015, se essa si dimostrasse inferiore, porterebbe ad un versamento insufficiente. Infatti, quand’anche l’imposta dovuta sull’intero anno solare fosse corrisposta per l’importo corretto, l’insufficiente versamento in acconto potrebbe comunque essere oggetto di sanzione.
Necessariamente, le recenti disposizioni normative che impattano sul calcolo dell’imposta 2016, devono essere tenute in considerazione già per il calcolo dell’acconto (ad esempio, l’esenzione per l’abitazione principale estesa alla TASI). La norma infatti non rinvia alle “regole” dell’anno precedente, ma alle “aliquote e detrazioni” (quindi i parametri su cui il Comune ha titolo di incidere) dell’anno precedente.
Va infine rammentato che entro il 16 giugno il contribuente può anche versare l’imposta dovuta per l’intero anno in unica soluzione (previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma si ritiene applicabile anche alla TASI); in questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito le aliquote previste per il 2016 (soluzione che solitamente risulta interessante solo nel caso di forti riduzioni di aliquote per la fattispecie interessata).
11 Ottobre 2016 a 8:13
Salve se possibile volevo sapere se un immobile costruito per la trasformazione di prodotti agricoli e al catasto risultante come D 10 non essendo utilizzato per i fini per cui era stato costruito può essere utilizzato come abitazione rurale utilizzata dal ‘ imprenditore agricolo che conduce l’azienda dove insiste l’immobile e se può a tal fine variare la categoria catastale passando in A 6
27 Ottobre 2016 a 12:27
Secondo me si potrebbe ovviare al pagamento dell’IMU e della TASI inserendo nell’atto di rent to buy il diritto di abitazione, che ovviamente deve decadere alla decadenza del contratto qualora non vada a buon fine, che è comunque un diritto reale di godimento e sposta l’onere delle imposte locali sul conduttore.