IMU e TASI: vincoli incrociati di aliquota
di Fabio GarriniQuando ci si approccia al calcolo dell’IMU e della TASI, l’aspetto che risulta probabilmente più problematico è l’individuazione della corretta aliquota applicabile, soprattutto con riferimento all’imposta sui servizi; questa è infatti caratterizzata da una serie di vincoli incrociati con il tributo maggiore, vincoli che spesso non sono immediati da gestire.
Le aliquote IMU
L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76 per cento: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra un minimo del 0,46 ed un massimo del 1,06 per cento).
Per l’abitazione principale (nelle poche situazioni in cui questa risulta imponibile, come nel caso di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) può essere prevista un’aliquota pari allo 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra il minimo dello 0,2 ed un massimo dello 0,6 per cento). Peraltro, per l’abitazione principale è prevista anche l’applicazione della detrazione.
I Comuni possono (quindi non è detto che tale previsione sia introdotta) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di immobili locati.
Le aliquote TASI
I due tributi comunali, TASI e IMU, viaggiano parallelamente e, in generale, si vanno a sommare per le diverse tipologie di immobili. Vi sono però delle differenze tra le due imposte circa gli immobili da assoggettare al prelievo. In particolare, i terreni agricoli sono esenti da TASI mentre scontano l’IMU (seppure con molte deroghe); i fabbricati rurali sono esenti da IMU ma richiedono il versamento TASI (seppure con aliquota ridotta).
Ai fini TASI sono previsti i seguenti vincoli:
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.) l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille e tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune;
- per i fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, destinati alla vendita ed in ogni caso non locati, (già esenti ai fini IMU) è prevista un’aliquota del 1 per mille, che il Comune può elevare sino al 2,5 per mille, ovvero ridurre sino a zero;
- la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU;
- per il 2014 e 2015 era stata introdotta la possibilità, a favore dei Comuni, di derogare ai due limiti da ultimo richiamati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. La L.208/2015 ha attribuito ai Comuni il potere di mantenere detta maggiorazione anche per il 2016, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati. Sul punto la risoluzione 2/DF del 22 marzo 2016 precisa: se il Comune aveva deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai fini TASI, né potrà essere spostata su altre fattispecie.