23 Luglio 2024

Imu: gli errori formali commessi nella compilazione del modello F24

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

All’interno del modello F24, compilato ai fini del versamento Imu, è possibile identificare la presenza di errori meramente formali.

In tale ipotesi, l’errore non incide sul pagamento del debito tributario complessivo e, quindi, è possibile configurare solo mere violazioni formali non soggette a sanzione.

In particolare, può accadere, ad esempio, che nella redazione del modello F24 sia errata l’indicazione del numero degli immobili assoggettati a tassazione.

Si pensi al caso in cui un contribuente, in possesso dell’abitazione principale di lusso e pertinenza collegata alla stessa, al momento della redazione del modello F24 indichi nella casella “num. immob.” il numero “1” anziché il numero “2”.

L’importo versato risulta corretto, nonostante l’errore inserito nel modello di pagamento.

Può succedere, inoltre, che il contribuente indichi la rata di versamento errata, ossia barri la casella “acc.” al posto della casella “saldo”, o viceversa.

Anche in questo caso, l’importo versato non risulta inficiato dall’errore formale inserito nel modello di pagamento.

Ancora, può accadere che il contribuente non indichi l’importo della detrazione nella casella ad essa dedicata pur versando l’importo esatto.

Si tratta, anche in questo caso, di un mero errore formale, in quanto l’imposta risulta correttamente versata.

Come detto, tali errori non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Inoltre, non pregiudicano l’attività di controllo del Comune, quale soggetto attivo dell’imposta, e, pertanto, non sono previste sanzioni.

 Infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, L. 212/2000, “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione […] si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.

Tutto ciò premesso, al fine della correzione del modello F24 contenente errori meramente formali, il contribuente può provvedere alla presentazione di un’istanza utilizzando il modello previsto dal Comune di ubicazione dell’immobile, oppure inviando una richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati:

  • le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuali e-mail e pec);
  • la data di versamento effettuato con modello F24;
  • l’errore formale commesso;
  • la correzione da effettuare.

A tale richiesta deve essere allegata copia della quietanza di versamento.

È possibile, inoltre, rilevare un errore di codice catastale del Comune destinatario dell’Imu.

In pratica, si tratta del caso in cui, ad esempio, il modello F24 riporti il codice catastale del Comune di Roma (H501), anziché il codice del Comune di Latina (E472) dove è sito l’immobile.

Nel caso descritto, il contribuente deve presentare al Comune di Roma una richiesta, redatta su un modulo messo a disposizione dal Comune stesso, in cui chiede, sia il rimborso di quanto erroneamente versato, sia il riversamento di tale somma al Comune di Latina.

Pertanto, è il Comune di Roma a dover riversare l’importo nelle casse del Comune di Latina (quale Comune di ubicazione dell’immobile).

Si rileva che, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, D.Lgs. 471/1997, non sono applicabili sanzioni in quanto i versamenti, pur eseguiti a Comune diverso dal competente, sono stati tempestivi.