Imu: le riduzioni previste per i fabbricati
di Laura MazzolaOltre alle esenzioni, già commentate nell’articolo intitolato “Imu: le esenzioni previste per i fabbricati”, il Legislatore ha previsto delle riduzioni dell’imposta dovuta.
In particolare, l’articolo 1, comma 747, L. 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile Imu del 50% nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10, D.Lgs. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesti l’inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado in linea retta (padre/madre-figlio/a o figlio/a-padre/madre) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Di seguito si riporta un esempio di calcolo relativo all’applicazione della riduzione al 50%, nell’ipotesi di un immobile concesso in comodato dai genitori al figlio che lo utilizza come abitazione principale (fermi gli ulteriori requisiti).
Tale immobile ha una rendita catastale pari a 1.000 euro. Al fine del calcolo della base imponibile Imu, tale rendita catastale deve essere rivalutata al 5% e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore di 160. L’importo così ottenuto va abbattuto del 50%.
Solo dopo è possibile applicare l’aliquota Imu pari, nell’ipotesi, allo 0,86%.
DESCRIZIONE | CALCOLO | IMPORTO |
RENDITA CATASTALE | 1.000 euro | |
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA | 1.000 X 1,05 | 1.050 euro |
MOLTIPLICATORE FABBRICATI | 160 | |
BASE IMPONIBILE IMU | 1.050 X 160 | 168.000 euro |
BASE IMPONIBILE IMU RIDOTTA | 168.000 X 50% | 84.000 euro |
IMU ANNUA TOTALE | 84.000 X 0,86% | 722,40 euro |
Inoltre, come previsto dal successivo comma 760, dell’articolo 1, L. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla L. 431/1998, l’imposta risulta determinata applicando una riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Comune.
Di seguito si riporta un esempio di calcolo relativo all’applicazione della riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Comune, nell’ipotesi di un immobile locato a canone concordato.
Tale immobile ha una rendita catastale pari a 800 euro. Al fine del calcolo della base imponibile Imu, tale rendita catastale deve essere rivalutata al 5% e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore di 160. L’importo così ottenuto va moltiplicato per l’aliquota Imu approvata (0,96 %) abbattuta al 75%.
DESCRIZIONE | CALCOLO | IMPORTO |
RENDITA CATASTALE | 800 euro | |
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA | 800 X 1,05 | 840 euro |
MOLTIPLICATORE FABBRICATI | 160 | |
BASE IMPONIBILE IMU | 840 X 160 | 134.400 euro |
IMU ANNUA TOTALE | 134.400 X (0,96% X 75%) | 967,68 euro |
Infine, è prevista una riduzione dell’imposta al 50 %, come indicato dall’articolo 1, comma 48, L. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
I possessori non residenti devono essere titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (requisito della totalizzazione internazionale) e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Di seguito si riporta un esempio di calcolo relativo all’applicazione della riduzione al 50% dell’aliquota stabilita dal Comune, nell’ipotesi di un immobile abitativo posseduto da un soggetto non residente e titolare di pensione in regime di convenzione internazionale.
Tale immobile ha una rendita catastale pari a 750 euro. Al fine del calcolo della base imponibile Imu, tale rendita catastale deve essere rivalutata al 5% e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore di 160. L’importo così ottenuto va moltiplicato per l’aliquota Imu approvata (0,86%) abbattuta al 50%.
DESCRIZIONE | CALCOLO | IMPORTO |
RENDITA CATASTALE | 750 euro | |
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA | 750,00 X 1,05 | 787,50 euro |
MOLTIPLICATORE FABBRICATI | 160 | |
BASE IMPONIBILE IMU | 787,50 X 160 | 126.000 euro |
IMU ANNUA TOTALE | 126.000 X (0,86% X 50%) | 541,80 euro |