Imu sui fabbricati strumentali con deduzione maggiorata
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa deduzione parziale dell’Imu dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, relativa agli immobili strumentali, è pari al 20% per il periodo d’imposta 2018, mentre, dal 2019, la misura è aumentata al 40%.
È quanto emerge dalle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 12, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che, a partire dal periodo d’imposta 2019, innalza la misura di deduzione dal 20% al 40% dell’imposta comunale pagata dalle imprese e dai professionisti per gli immobili strumentali relativi all’attività.
È bene ricordare che la deduzione parziale dell’Imu dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo è stata introdotta dall’articolo 1 L. 147/2013 che ha modificato l’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, che in origine sanciva l’indeducibilità integrale del tributo comunale dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Si è previsto che tale deduzione (non prevista ai fini Irap) era pari al 30% per il periodo d’imposta 2013, mentre, a regime, la misura è stata stabilita nel 20%.
Ora, a partire dal periodo d’imposta 2019, il legislatore ha alzato la percentuale dal 20% al 40% per consentire alle imprese ed ai lavoratori autonomi di poter portare in deduzione un importo maggiore del tributo comunale pagato.
In merito all’ambito oggettivo della deduzione, la norma si riferisce agli immobili strumentali, ragion per cui rientrano in tale ambito sia quelli strumentali per natura (sono tali quelli classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, a prescindere dal loro utilizzo), sia quelli strumentali per destinazione (sono tali quelli effettivamente ed esclusivamente utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale).
La circolare AdE 10/E/2014 ha precisato che non rientrano nell’ambito oggettivo gli immobili cd. “promiscui”, ossia quelli utilizzati sia per l’attività d’impresa (o professionale) sia per scopi personali, in quanto la strumentalità per destinazione, come detto, richiede l’utilizzo esclusivo del bene per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Per gli immobili posseduti dai professionisti, si ricorda che si considerano strumentali solamente quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), non esistendo in tale ambito la nozione di immobile strumentale per natura.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’importo deducibile, l’Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi ha chiarito che la deduzione dal reddito d’impresa spetta a condizione che l’imposta, stanziata nel periodo d’imposta di competenza, sia anche effettivamente pagata in tale anno, pena lo slittamento della deduzione nel periodo d’imposta in cui avviene la corresponsione del tributo (in quanto l’articolo 99 Tuir prevede la deduzione per cassa delle imposte).
Esemplificando, l’Imu stanziata nel conto economico dell’esercizio 2018, e riferita a tale anno, è deducibile nella misura del 20% nel modello Redditi 2019, solo se l’imposta è stata pagato nello stesso anno 2018.
Al contrario, laddove l’imposta del 2018 non sia stata pagata nel 2018 (si suppone per intero per semplicità), ma sarà pagata nel 2019, la deduzione (sempre del 20%) avverrà nel modello Redditi 2020 tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF.
Come detto, a partire dall’Imu dovuta per il 2019, invece, la deduzione si innalza al 40%, con primo impatto nel modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019), in cui sarà possibile beneficiare di tale innalzamento, sempre a condizione che l’imposta di competenza del 2019 sia stata pagata nel medesimo anno.
Infine, per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, la deduzione, in conformità al principio generale di “cassa”, stabilito dall’articolo 54 Tuir, avviene sempre nell’esercizio in cui l’imposta è stata effettivamente pagata, e quindi nella misura del 40% a partire dal 1° gennaio 2019.
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