IMU e TASI: modalità di versamento
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017:
- mediante il modello F24ovvero con apposito bollettino di c/c/p;
- in 2 rate di pari importo, in scadenza rispettivamente il 16/06/2017 ed il 18/12/2017.
Al riguardo, l’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che il versamento della seconda rata 2017 è eseguito, a “conguaglio” sulla prima rata, tenuto conto degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (30 ottobre, per il 2017); in mancanza, per la seconda rata IMU/TASI si applicano le aliquote approvate per l’anno precedente (2016). Ciò detto, per la determinazione dell’importo della seconda rata IMU/TASI, occorrerà calcolare il 50% dell’imposta dovuta tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2017.
Per quanto concerne le modalità di versamento, è possibile utilizzare, in alternativa:
- il modello F24 “Ordinario”;
- il modello F24 “Semplificato”;
- l’apposito bollettino postale.
Nell’ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell’IMU/TASI devono essere evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” con le consuete modalità (risoluzione AdE 35/E/2012). Al riguardo, si rammenta che il versamento dell’IMU/TASI:
- in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro;
- non deve essere effettuato se l’importo dovutonon supera 12 euro; tale importo va riferito all’imposta dovuta per l’intera annualità.
Tuttavia, i Comuni possono deliberare importi diversi; è, quindi, possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.
Codici tributo F24 – IMU | ||
Codice tributo | Tipologia di immobile | Destinatario |
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale | Comune |
3925 | Immobili ad uso produttivo, cat. D (aliquota del 7,6‰) | Stato |
3930 | Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune | Comune |
Codici tributo F24 – TASI | ||
Versamento modello F24
(risoluzione AdE 46/E/2014) |
3958 | abitazione principale e relative pertinenze |
3959 | fabbricati rurali ad uso strumentale | |
3960 | aree fabbricabili | |
3961 | altri fabbricati | |
Versamento modello F24EP
(risoluzione AdE 47/E/2014) |
374E | fabbricati rurali ad uso strumentale |
375E | aree fabbricabili | |
376E | altri fabbricati |
Se il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un modello F24 “precompilato”, è possibile presentare il modello cartaceo presso una banca/posta/Agente della riscossione. Sul punto, la circolare AdE 27/E/2014 ha precisato che “al fine di evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), … possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati…”.
I soggetti non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 “Semplificato” ai fini del versamento in esame. Le modalità di compilazione di tale modello sono analoghe a quelle previste per il modello “ordinario”, unica differenza è l’indicazione del codice “EL” che individua l’Ente locale quale destinatario del versamento all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” (colonna “Sezione”).
L’apposito bollettino di c/c/p può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico di Poste spa.
Al riguardo, il D.M. 23 novembre 2012, ai fini IMU, precisa che:
- i bollettini sono disponibili gratuitamentepresso gli uffici postali;
- il bollettino postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615,valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente:
- non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico;
- per il versamento dell’IMU è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU”;
- è possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane; in tal caso, il contribuente riceve:
- conferma dell’avvenuta operazione con le modalità del servizio telematico;
- l’immagine virtuale del bollettino ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.
Allo stesso modo, il D.M. 23 maggio 2014, ai fini TASI, precisa che:
- il bollettino riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente:
- non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico.
- il versamento del tributo è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI»;
- è possibile effettuare il versamento della TASI tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane, con modalità analoghe a quelle su indicate per l’IMU.
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