In arrivo i rimborsi Irpef da 730 “situazioni particolari”
di Luca MambrinSergio Pellegrino
Con il comunicato stampa del 14/11/2013 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire dal 15 dicembre 2013 saranno erogati i rimborsi fiscali IRPEF a tutti quei soggetti che hanno presentato il modello 730 Sp (“situazioni particolari”) entro lo scorso 30 settembre.
Si tratta di quei soggetti che hanno usufruito della possibilità offerta dall’art. 51-bis del D.L. 69/2013 (Decreto del fare) ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare le operazioni di conguaglio.
La norma infatti ha previsto che, a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del D.P.R. 917/1986, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del DM del 31 maggio 1999, n. 164, ai Centri di assistenza fiscale e agli altri soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Limitatamente all’anno 2013 il comma 4 del citato art. 51 – bis del D.L. 69/2013 ha dato la possibilità di presentare il modello 730 nel periodo dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013 esclusivamente se dallo stesso fosse risultato un esito contabile finale a credito.
Di conseguenza il 22 agosto scorso l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento attuativo e la circolare esplicativa (circolare n. 28/E/2013) che hanno consentito ai contribuenti che hanno percepito nel corso del 2012 redditi di lavoro dipendente e assimilati e che vantano un credito IRPEF, ma privi di sostituto d’imposta, di presentare comunque la dichiarazione nei termini sopra indicati utilizzando il modello 730/2013 già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2013, consentendo anche a questi lavoratori di ottenere in tempi più rapidi il rimborso dell’IRPEF a credito.
Al fine di individuare i modelli 730 in questione la C.M. 28/E/2013 ha precisato la necessità di indicare il codice “1” nella casella “situazioni particolari” posta nel frontespizio del modello 730/2013; inoltre nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta che ordinariamente effettua il conguaglio doveva essere indicato, in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica 20137302013.
Il documento di prassi, dopo aver chiarito che era possibile presentare il 730-“situazioni particolari” anche in forma congiunta, ha precisato che, nel caso in cui il contribuente avesse già presentato la propria dichiarazione dei redditi (utilizzando il Modello Unico Persone Fisiche), prima di presentare il 730 “situazioni particolari”, sarebbe stato opportuno, laddove possibile, procedere con l’annullamento della dichiarazione; tale operazione poteva tuttavia essere effettuata soltanto dal soggetto che aveva trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Infine la circolare ha dettato in maniera precisa le tempistiche per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico delle dichiarazioni all’amministrazione finanziaria fissando come termine ultimo il 25 ottobre 2013 per la trasmissione telematica dei modelli da parte di chi presta l’assistenza fiscale.
Come si evince dal comunicato stampa del 14 novembre 2013 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che saranno erogati 75 milioni di euro ai 96.000 contribuenti che hanno fatto richiesta attraverso la presentazione del modello 730 “situazioni particolari”; a decorrere dal 15 dicembre coloro che hanno comunicato il proprio codice iban riceveranno i rimborsi direttamente sul proprio conto corrente, mentre per gli altri contribuenti i rimborsi saranno disponibili, in contanti, presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre.
Inoltre, conclude l’Agenzia nel comunicato, a partire dal 2014 i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 non solo quando presentino somme a credito, come avvenuto per l’anno 2013, ma anche quando il risultato è a debito, ovvero quando dalla presentazione del modello 730 il contribuente risulti tenuto al versamento delle imposte.