9 Gennaio 2025

In arrivo la convenzione Multilaterale BEPS: un nuovo approccio alle convenzioni contro le doppie imposizioni

di Ennio Vial
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Il recepimento della Convenzione multilaterale Beps da parte dell’Italia rappresenterà un passo in avanti significativo nello studio e nell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nella nostra prassi operativa siamo soliti ricordare che, in prima battuta, quando si affrontano tematiche di fiscalità internazionale, si esamina dapprima la normativa interna e, in seconda istanza, si applicano le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia che, in base al diritto internazionale e allo stesso articolo 75, D.P.R. 600/1973, prevalgono sulla norma interna.

Nello studio delle Convenzioni, si deve prestare particolare attenzione anche alla lettura delle appendici e dei protocolli, in quanto talvolta queste parti contengono delle previsioni derogatorie rispetto alle indicazioni contenute nel trattato. Si pensi, per fare un esempio, al caso della Convenzione con la Francia il cui articolo 13 prevede l’assoggettamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni a tassazione esclusiva nel paese del venditore. Il protocollo, tuttavia, prevede delle importanti eccezioni non solo per le partecipazioni in società immobiliari, ma anche per le partecipazioni considerate rilevanti.

Il recepimento della Convenzione multilaterale Beps determinerà un nuovo modo di approcciare le Convenzioni in quanto, ferma restando la loro prevalenza sulla normativa interna, ci dovremo chiedere se il testo della convenzione che stiamo leggendo e che abbiamo magari recuperato nel sito dell’Agenzia delle Entrate sia ancora attuale in tutto o in parte.

La convenzione multilaterale consultabile al seguente link contiene, infatti, una serie di previsioni che sono volte a modificare le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore, in modo da portarle quanto più possibile vicino a ciò che l’Ocse considera il modello di perfezione del trattato, ossia il Modello Ocse 2017.

Invero, per prevenire la ritrosia di molti Paesi al recepimento di questa Convenzione, la maggior parte delle previsioni in essa contenute non hanno carattere obbligatorio ed, infatti, sono formulate con la possibilità per i Paesi di esprimere una riserva, oppure sono formulate sotto forma di opzione.

Nel primo caso, ovvero attraverso il meccanismo della riserva, la Convenzione multilaterale può essere “stoppata” da ogni Paese.

Se un Paese mette una “riserva”, in generale efficace senza bisogno di accettazione, la modifica del trattato in oggetto viene bloccata; si badi che basta la riserva di uno solo dei Paesi coinvolti dal trattato.

L’esercizio dell’opzione, invece, consente a uno Stato di scegliere di applicare o non applicare alcune norme (o parti di esse) che, senza l’opzione, non si applicherebbero o si applicherebbero.

Nell’ipotesi dell’opzione, pertanto, la norma troverà applicazione solo se entrambi i Paesi eserciteranno la medesima opzione. Da quanto sopra emerge chiaramente come, in presenza di una riserva, l’esercizio della riserva da parte di uno solo dei Paesi blocchi la modifica convenzionale. Analogamente, in caso di opzione, la mancata opzione anche da parte di uno dei singoli paesi, blocca la modifica normativa.

Si renderà, quindi, necessario anche esaminare, non solo quali siano i Paesi aderenti, la cui lista si rinviene in questo link, ma anche quale sia il gioco di riserve ed opzioni esercitate dai vari Paesi. Queste sono state sintetizzate dall’Ocse in foglio elettronico consultabile al seguente link.

La Convenzione multilaterale entra in vigore man mano che i vari Paesi aderiscono. Se l’Italia dovesse recepirla e notificare all’Ocse l’avvenuto recepimento entro il prossimo mese di marzo 2025, la stessa entrerebbe in vigore il successivo 1.7.2025. L’entrata in vigore, tuttavia, non coincide con l’efficacia la quale, pur con alcune limitazioni e precisazioni da fare, esplicherebbe i suoi effetti a partire dal 2026.

Non è certo se l’Italia recepirà entro il prossimo mese di marzo la Convenzione. Tuttavia, dal link segnalato in precedenza (dove sono rinvenibili tutti i Paesi aderenti) si nota come il nostro paese rappresenti uno dei “fanalini di coda”.