9 Agosto 2014

In arrivo le start up turistiche

di Luigi Scappini
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Con Legge n. 106 del 29 luglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 30 luglio 2014, è stato convertito il D.L. n. 83/14, ribattezzato Decreto cultura con cui sono state previste diverse agevolazioni per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico italiano, in primis il cd. Art-bonus, ma anche il rilancio del settore turistico del Bel Paese.

E proprio per rilanciare quest’ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sarà possibile costituire società considerate quali start-up innovative come previste e disciplinate all’art.25 e seguenti del DL n. 179/12 in deroga ai requisiti ordinari previsti.

Ricordiamo come si considerino start up innovative le società di capitali, costituita anche in forma di società cooperativa, sia di diritto italiano che europeo.

Tali società devono presentare, tra gli altri, per la parte che qui interessa, i seguenti requisiti:

  • a decorrere dal secondo anno di attività il totale della produzione annua, quale risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non devono procedere alla distribuzione di utili in vigenza del regime di favore previsto;
  • la società non deve derivare da una fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d’azienda.

L’articolo 10 del DL n. 83/2014 prevede che si considerino quali start up innovative anche le società operanti nel settore turistico, a condizione che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

I servizi devono concernere:

  • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
  • l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator,
  • la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  • l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

Rispetto alle “ordinarie” start up innovative, per incentivare ancora di più queste forme societarie, è previsto che, limitatamente a quelle operanti nel settore turistico che rispettano le prestazioni come sopra individuate, esse possano essere costituite anche nella forma della Srl semplificata ai sensi dell’art.2463- bis cod. civ..

Rimandando ad altri interventi, per approfondire le agevolazioni riconosciute in capo alle start up innovative sia sotto il profilo civilistico sia fiscale, per quelle operanti nel settore turistico, nel caso in cui siano costituite in forma di Srl semplificate e le persone facenti parte della compagine sociale non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Ma, bisogna anche ricordare come siano agevolati anche gli investimenti effettuati, nel triennio 2014-2016, sia da persone fisiche sia giuridiche, in tali forme societarie, disciplinato con il decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.66 del 20 marzo 2014.

Nel primo caso, l’agevolazione consiste in una detrazione Irpef in misura pari al 19% dell’importo investito.

La detrazione, poiché l’investimento massimo ammissibile è pari a 500.000 euro annui, sarà pari al massimo a 95.000 euro.

Se investitrice è una società di persone, come chiarito nell’art.4, co.1 del D.M. 30 gennaio 2014, la detrazione verrà riconosciuta in capo ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, fermo restando il limite massimo di investimento da verificare in capo alla società e non al singolo socio.

In caso di incapienza dell’imposta lorda, è ammesso il riporto dell’eccedenza fino al terzo esercizio successivo.

Se, al contrario, investitore è un soggetto Ires, l’agevolazione consiste nel riconoscimento della deducibilità del 20% dei conferimenti effettuati. In questo caso l’investimento massimo consentito, sempre su base annua, ammonta a 1.800.000 euro, con conseguente deduzione massima di 360.000 euro e un risparmio Ires pari a 99.000 euro.

In caso di incapienza del reddito imponibile, l’eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.