9 Dicembre 2013

In consultazione la bozza di Oic 12 sugli schemi di bilancio

di Fabio LanduzziLuigi Scappini
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Prosegue senza soste l’attività dell’Oic mirata all’aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Sul sito dell’Organismo è a disposizione la bozza del nuovo Oic 12Composizione e schemi di bilancio d’esercizio”. La consultazione terminerà il 28 febbraio 2014.

Il principio contabile n. 12 ha quale finalità quella di definire la composizione e gli schemi del bilancio di esercizio, individuando, peraltro, i criteri e le modalità di presentazione dello stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Proprio in merito a quest’ultima, sono da evidenziare rilevanti novità che, di fatto, anticipando la naturale scadenza prevista per il 20 luglio 2015, raccolgono i principi contenuti nella Direttiva 2013/34/Ue del 26 giugno 2013 e comportano un restyling del layout.

Prima di vedere quali sono le principali novità contenute nella bozza, giova evidenziare come l’Organismo raccomandi l’utilizzo dell’Oic 12 anche alle società di persone a prescindere dalla circostanza che le relative compagini societarie siano rappresentate integralmente da Spa, Srl o Sapa.

In controtendenza rispetto a quanto previsto nell’Oic 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, anch’esso in consultazione, ove l’attività ordinaria di una società è individuata nell’insieme delle attività caratteristiche, marginali e complementari svolte normalmente dall’impresa, qui, in coerenza con la restante struttura dei principi contabili, la stessa attività viene suddivisa in:

  • caratteristica: costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione;
  • accessoria: costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria;
  • finanziaria: rappresentata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plus, minus da cessione, svalutazioni e ripristini di valore inerenti titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi.

Rilevanti modifiche sono state apportate per quanto concerne le voci di conto economico, per poterle adeguare agli aggiornamenti effettuati negli altri principi contabili nazionali. Inoltre, la bozza di Oic 12 incorpora anche il contenuto del documento interpretativo n. 1, assai utile come guida per la corretta classificazione delle poste di bilancio, anche ai fini Irap.

A titolo di mero esempio, è previsto che siano ricompresi nella voce di conto economico A5Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria”, contenente i ricavi e i proventi non rilevabili in altre voci, i componenti reddituali positivi derivanti da certificati ambientali di cui ai nuovi Oic 7 e 8.

Per quanto attiene la nota integrativa, le informazioni in essa contenute sono relative alle voci di stato patrimoniale e conto economico presentate secondo l’ordine con il quale esse sono rappresentate nei relativi documenti del bilancio.

Al fine di una rappresentazione il più possibile logica e razionale, è consigliabile raggruppare le informazioni esposte nella nota integrativa nelle seguenti quattro categorie:

  • descrizione dei criteri contabili utilizzati;
  • indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in determinate ipotesi, delle motivazioni dell’iscrizione di determinate voci nello stato patrimoniale;
  • indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in determinate ipotesi, delle motivazioni dell’iscrizione di determinate voci nel conto economico;
  • eventuali informazioni di altra natura.

Proprio in merito ai criteri utilizzati, al bullet 139 viene chiarito che, in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 2427, n.1 del Codice civile, l’illustrazione dei criteri valutativi utilizzati, nonostante debba avvenire in maniera sintetica, allo stesso tempo deve essere chiara. In particolare, non si deve limitare a un mero riferimento ai criteri di cui all’articolo 2426 del Codice civile, ma deve evidenziare la scelta fatta dalla società tra il ventaglio di possibili soluzioni opzionabili. La bozza, quale esempio di scelta, propone quello dei lavori in corso su ordinazione, ove sarà necessario in nota integrativa chiarire se la valutazione è stata fatta in ragione del metodo della commessa completata o della percentuale di completamento.

Inoltre, la descrizione dei criteri valutativi scelti non si deve limitare a quelli previsti dall’articolo 2426 richiamato ma, al contrario, estendersi anche a quelli previsti negli altri principi contabili.

In merito alle motivazioni che hanno portato all’iscrizione di un elemento dell’attivo o del passivo il principio contabile precisa come, in caso di possibilità di iscrizione alternativa, dovrà essere scelta sempre quella ritenuta più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico.

Da ultimo, la bozza precisa come il rendiconto finanziario sarà oggetto di un documento ad hoc e pertanto non sia stato trattato nell’Oic 12.