In Gazzetta il decreto per gli incentivi alle filiere zootecniche
di Luigi ScappiniIl decreto Mipaaf del 06.08.2021, attuativo di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) con cui era stato istituito il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 13 settembre scorso.
L’intervento si inserisce in un sistema di supporto e aiuto al settore primario dell’allevamento colpito, anch’esso, dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19.
Gli aiuti, che per il 2021 ammontano a 94 milioni complessivi, sono concessi nel rispetto dei massimali previsti in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal “Quadro temporaneo”.
Alcune filiere della zootecnia in passato hanno già fruito di aiuti, ragion per cui il decreto del 06.08.2021, in riferimento alle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, ovicaprina e caprina, prevede una maggior disponibilità di fondi per i soggetti che hanno già azionato tali forme di sostegno ex decreto Mipaaf 23.07.2020, rispetto alle nuove domande.
L’articolo 2 precisa che le risorse stanziate per le filiere suinicole, cunicole, delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, ovicaprina e caprina, al netto di quanto destinato per le nuove domande, verranno ripartite tra i soggetti che hanno presentato la domanda ex D.M. 23.07.2020. Tali ultime risorse, in particolare, saranno suddivise in automatico prendendo a base il numero di capi dichiarati con la precedente domanda.
L’articolo 3 si occupa di definire compiutamente le modalità di attribuzione degli aiuti, per le nuove richieste, differenziando tra le singole filiere, aiuti che vengono attribuiti in ragione dei capi allevati in un determinato periodo:
- filiera suinicola: fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020;
- filiera cunicola: fino a 1 euro per ogni coniglio allevato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2020;
- filiera delle carni bovine di età inferiore a 8 mesi: fino a 110 euro per ogni capo macellato nel periodo 1° marzo – 30 giugno 2020;
- filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi allevati: fino a 60 euro a capo macellato sempre tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020, a condizione che il capo sia stato allevato per almeno 4 mesi antecedenti la macellazione;
- filiera bovina: fino a 60 euro per ogni capo, di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, allevato per almeno 6 mesi antecedenti la macellazione e macellato tra marzo e settembre 2020;
- filiera ovicaprina: fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020;
- filiera caprina: fino a 6 euro per ogni capretto macellato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020; e
- filiera delle vacche da latte: la ripartizione delle risorse avviene in ragione del numero di capi allevati, come risultanti dalla Banca dati nazionale al 31 dicembre 2020.
Il decreto precisa che non sono cumulabili gli aiuti previsti per le filiere di carne bovina di età inferiore agli 8 mesi.
Ai fini della domanda di aiuto, l’articolo 4 rimanda alle regole previste dal richiamato decreto Mipaaf del 23.07.2020, ragion per cui i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la domanda al soggetto gestore.
Agea, con le Istruzioni operative n. 89/2020, in riferimento alle domande ex decreto 23.07.2020, ha offerto gli opportuni chiarimenti ai fini della corretta presentazione della domanda a cui, si ricorda, devono essere acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, elemento molto importante, copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista.
In questo caso, le Istruzioni operative precisavano che gli aiuti venivano ripartiti in misura pari al 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.
Inoltre, sempre in presenza di contratti di soccida, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un’unica domanda con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.
Le imprese prive dell’obbligo di iscrizione a Inps, Inail e cassa edile, in sostituzione del Durc, devono procedere alla compilazione della “dichiarazione di esenzione Durc”, in cui il legale rappresentante o il procuratore dell’azienda attesta l’assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi e l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati enti previdenziali e indicando i riferimenti normativi.