23 Gennaio 2023

In Legge di Bilancio 2023 la proroga del credito quotazione Pmi

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, di cui all’articolo 1, commi 8992, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), con contestuale incremento dell’importo massimo spettante.

Come si evince dalla relazione tecnica alla L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) la misura agevolativa ha infatti un’importanza strategica acclarata come efficace strumento incentivante per le quotazioni delle Pmi sul mercato Euronext Growth Milano (EGM).

Il credito d’imposta si inseriva originariamente in un complesso di interventi volti a potenziare gli strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario, riconoscendo, alle Pmi che avessero intrapreso a partire dall’1 gennaio 2018 una procedura di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’UE o dello SEE (l’EGM è tra i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.), nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020, un credito d’imposta di intensità fino al 50% dei costi di consulenza esterna sostenuti, entro un importo massimo agevolato pari a 500.000 euro.

Con l’articolo 1, comma 230, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), la misura era stata prorogata, alle stesse condizioni, al 31 dicembre 2021.

L’articolo 1, comma 46, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), nel disporre la proroga della misura al 31 dicembre 2022, aveva ridotto l’importo massimo del credito spettante a 200.000 euro.

In questo scenario evolutivo si inquadra il recente intervento del legislatore, che, al comma 395 dell’articolo unico della L. 197/2022:

  • proroga l’agevolazione al 31 dicembre 2023, aumentando l’importo massimo del credito spettante da 200.000 euro a 500.000 euro;
  • integra lo stanziamento di risorse finanziarie previsto per la misura nell’anno 2023, portandolo da 5 a 10 milioni di euro e stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l’anno 2024.

I soggetti che possono fruire dell’agevolazione sono le Pmi, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, operanti nei settori economici nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli, che abbiano ottenuto l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 23.04.2018 il credito d’imposta è riconosciuto a parziale copertura dei costi delle consulenze esterne, complessivamente sostenuti per attività ammissibili entro la data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 (rectius 31 dicembre 2023):

  • nella misura massima del 50% (l’importo potrebbe essere rideterminato per difetto in relazione all’ammontare dei crediti richiesti rispetto alle risorse stanziate sull’annualità);
  • entro l’importo massimo di euro 500.000.

Le attività di consulenza, rese da soggetti terzi diversi da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i cui costi risultano eleggibili al credito d’imposta, devono rientrare nel seguente elenco tassativo ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 23.04.2018:

  • attività propedeutiche all’avvio del processo di quotazione e ad esso finalizzate (ad esempio l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (inclusa la due diligence finanziaria);
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di “informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d’investimento” e “raccomandazione in materia di investimenti”, così come definite nell’articolo 3, comma 1, rispettivamente ai numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero
  • attività riguardanti aspetti legali, fiscali e contrattuali strettamente inerenti alla procedura di quotazione (ad esempio la definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa);
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società e a divulgare l’investment case (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).

L’ammissibilità di tali costi è inoltre subordinata alla natura di servizi non continuativi e non periodici e al carattere di straordinarietà, indipendentemente dalla presenza di un importo pattuito in misura fissa o sottoforma di success fee: sono infatti esclusi i costi di esercizio connessi ad attività ordinarie, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nel principio di diritto 19/2018, l’ammissibilità dei costi al credito d’imposta prescinde dalle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione o tramite Offerta Pubblica di Vendita): “I costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l’operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale”.

L’effettivo sostenimento e l’ammissibilità dei costi al credito d’imposta deve risultare da apposita attestazione rilasciata o dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’accesso alla misura non è automatico, ma richiede la preventiva trasmissione del modulo di domanda di accesso all’attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo lo schema dell’allegato A al D.M. 23.04.2018.

La domanda va inviata, tramite pec, nella finestra temporale che intercorre tra l’1 ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

Attenzione alla modifica dell’indirizzo pec per l’invio delle domande: l’indirizzo email attualmente in funzione è dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, come precisato sul sito ministeriale e nella circolare dell’Agenzia delle entrate 14/E/2022.

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, il Ministero comunica alle imprese il riconoscimento oppure il diniego all’agevolazione e l’importo effettivamente spettante sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Il credito è fruibile a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui viene comunicata la concessione alla Pmi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, utilizzando quale codice tributo il “6901” e quale anno di riferimento l’anno di sostenimento delle spese ammissibili ovvero quello di maturazione del credito, ai sensi della risoluzione AdE 52/E/2019.