21 Marzo 2015

In reverse la restituzione del pallet usato

di Alessandro Bonuzzi
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La restituzione del bancale in legno (cd. pallet) è un’operazione rilevante ai fini Iva, che deve essere fatturata dall’acquirente soggetto passivo con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, quando non era stata espressamente concordata con il cessionario. Il reverse charge deve altresì essere applicato dall’impresa cedente nei casi in cui il pallet, recuperato da precedenti utilizzi e consegnato con la merce all’acquirente soggetto passivo, non sia stato da questi restituito, sebbene per contratto ne fosse prevista la restituzione. Sono questi alcuni risvolti applicativi derivanti dalle modifiche apportate dalla legge di Stabilità per il 2015 all’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, con decorrenza 1 gennaio 2015.

È noto che qualora il pallet sia ceduto insieme alla merce, senza che ne sia pattuita la resa, la relativa cessione ha natura di operazione accessoria e, pertanto, il relativo corrispettivo concorre a formare la base imponibile dell’operazione principale (ovvero della cessione della merce), ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972. Il cedente applica, quindi, alla cessione accessoria (del pallet) la stessa aliquota Iva nonché la stessa modalità di assolvimento dell’imposta della cessione principale.

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