In scadenza oggi la comunicazione per l’accesso al credito rimanenze
di Debora ReverberiScade oggi, 10 giugno, il termine ultimo di invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’accesso al credito d’imposta rimanenze di magazzino maturato in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
Per accedere al c.d. bonus tessile, moda e accessori istituito dall’articolo 48-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e ss.mm.ii., che sostiene le imprese attive sia nei settori manifatturieri contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti (tessile e moda, calzature e pelletteria), sia nei correlati settori del commercio al dettaglio, è infatti necessario comunicare all’Amministrazione finanziaria, con modalità telematiche, l’incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del triennio precedente e il relativo credito.
Anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non abbiano ancora chiuso il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, devono procedere all’invio della comunicazione entro oggi, con indicazione del credito d’imposta spettante effettuato sulla base delle rimanenze finali che si prevede di registrare.
Il credito d’imposta spetta nella misura teorica del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, determinate ai sensi dell’articolo 92, comma 1, Tuir, del periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 eccedente la media del medesimo valore registrato nel triennio antecedente (per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il triennio 2018-2020).
Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e nei tre antecedenti, devono risultare ispirati al principio di omogeneità.
Il beneficio effettivamente spettante potrà risultare inferiore a quanto quantificato nella comunicazione, in ragione della percentuale effettivamente fruibile che verrà resa nota con successivo provvedimento del Direttore delle entrate, in base alle domande ricevute e al limite di spesa per l’annualità 2022, pari a 250 milioni di euro.
Il credito d’imposta rimanenze è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19.03.2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“: non è possibile avvalersi dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, nei periodi successivi a quello di maturazione e anche oltre il primo, in base alle recenti modifiche apportate al comma 3 dell’articolo 48-bis, D.L. 34/2020 dall’articolo 10-sexies D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina): “Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione”.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale: “È possibile quindi utilizzare anche il credito relativo al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, se già autorizzato, o nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia inviate dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 ma risultate incomplete, purché sia stata inviata la comunicazione integrativa; in sede di compilazione del modello di pagamento F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno 2021”.
La comunicazione per l’accesso al credito è stata modificata il 06.05.2022, in seguito all’approvazione del modello di autodichiarazione degli aiuti Covid, prevedendo:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio semplificata in quanto relativa unicamente al rispetto dei nuovi massimali (da verificare tenendo conto anche del credito rimanenze) della sezione 3.1 del Temporary Framework, che non potrà assolvere funzione sostituiva dell’autodichiarazione generale;
- l’introduzione del riquadro “importi da riversare” ove indicare la somma che il beneficiario intende restituire tramite riduzione del credito rimanenze, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021 in misura eccedente i massimali vigenti pro tempore (quelli applicabili fino al 27.01.2021 e quelli introdotti al 28.01.2021) di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Inoltre il modello risulta aggiornato per recepire l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione, con i codici Ateco 47.51, 47.71, 47.72 del commercio al dettaglio di articoli del settore tessile e moda, calzature e pelletteria, introdotti dall’articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter).
Si rammenta infine che, nelle sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, la consistenza delle rimanenze di magazzino deve essere certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D. Lgs. 39/2010.