26 Febbraio 2014

In tema di accertamento parziale ex art. 41 bis D.P.R. 600/1973

di Massimiliano TasiniPatrizia Pellegrini
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L’art. 41 bis del D.P.R. 600/1973 testualmente recita: “gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (…) risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (…), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (…)”.

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