In Umbria e in Toscana arriva il processo tributario telematico
di Laura MazzolaA decorrere dal 1° dicembre diventerà operativo il processo tributario telematico in Umbria e Toscana: un altro passo verso la dematerializzazione con conseguenze in termini di risparmio di denaro e di tempo, nonché di reciproca interazione tra le parti processuali e il rapporto con le segreterie delle Commissioni tributarie.
Infatti, dopo una prima fase sperimentale svolta nel Lazio, la dematerializzazione arriva in queste due regioni per poi essere estesa, entro la fine del 2016, a tutte le altre Commissioni provinciali e regionali.
Il processo tradizionale cartaceo continuerà comunque ad essere applicabile.
Occorre però evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2 D.M. 23 dicembre 2013, la scelta, effettuata per fatti concludenti, è irreversibile anche nei successivi gradi di giudizio. In pratica, la parte che utilizza in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Vediamo di seguito quali sono le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, sia dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali che regionali; in particolare in merito alle seguenti operazioni:
- registrazione e accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.);
- notificazioni e comunicazioni;
- costituzione in giudizio;
- formazione e consultazione del fascicolo informatico;
- deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- pagamento del contributo unificato tributario.
Al fine di accedere al processo tributario telematico, i soggetti interessati (siano essi i giudici tributari, le parti, i procuratori, i difensori, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’articolo 7 D.Lgs. 546/1992) devono provvedere alla propria registrazione all’interno del portale web della giustizia tributaria – https://sigit.finanze.it/Sigit/login.jsp. Le credenziali di accesso saranno fornite tramite posta elettronica certificata (Pec) dopo la verifica formale dei dati inseriti dall’utente.
Pertanto, per effettuare la registrazione ed operare nel S.I.Gi.T. occorre possedere una connessione internet, una casella Pec e una valida firma digitale o elettronica qualificata.
In merito il Dipartimento delle Finanze evidenzia, all’interno del proprio sito, che “gli utenti già abilitati al servizio Telecontenzioso dell’Agenzia delle Entrate – Siatel v2 – Puntofisco, possono accedere con la stessa utenza e password (non viene richiesta la matrice). Gli utenti degli Enti locali e Territoriali con Amministratore Locale, potranno rivolgersi a quest’ultimo per la relativa abilitazione”.
Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite Pec devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
- in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- assenza di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti del testo (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico);
- sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale (il file deve avere la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m).
Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato deve trasmettere al S.I.Gi.T.:
- il ricorso;
- la ricevuta Pec che attesta l’avvenuta notifica dello stesso;
- la procura alle liti;
- la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario;
- gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo.
Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti elencati in precedenza per i documenti notificati e comunicati.
I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono essere:
- in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
I file teletrasmessi non devono avere dimensione superiore a 5 Mb, salva la loro frammentazione in più file rispettosi del limite imposto.
Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal D.P.R. 115/2002. Nell’ipotesi di assolvimento del contributo unificato tributario tramite versamento telematico, occorre essere in possesso di carte di credito/debito, anche prepagate, o moneta elettronica. Tale semplificazione sarà resa possibile con l’emanazione del Provvedimento di natura amministrativa che darà pratica attuazione al disposto dell’articolo 1, comma 599, L. 147/2013.
Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.