9 Luglio 2018

Inaccertabilità da studi per le imprese ex minime o forfettarie dal 2017

di Alessandro Bonuzzi
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Nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei contribuenti minimi o il regime dei contribuenti forfettari, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento (ex articolo 5, comma 2-bis, D.M. 11.02.2008). Rientrano, quindi, nel beneficio coloro che sono fuoriusciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal 2017.

Sotto il profilo dichiarativo, le imprese che si sono avvalse di uno dei due regime agevolati nel corso del 2016, e hanno cessato di avvalersene nel periodo d’imposta 2017, devono indicare il codice 12 nella colonna 2 “Studi di settore: cause di esclusione” del rigo RF1 o RG1 del modello Redditi 2018. Inoltre, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve comunque essere compilato.

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