9 Luglio 2018

Inaccertabilità da studi per le imprese ex minime o forfettarie dal 2017

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei contribuenti minimi o il regime dei contribuenti forfettari, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento (ex articolo 5, comma 2-bis, D.M. 11.02.2008). Rientrano, quindi, nel beneficio coloro che sono fuoriusciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal 2017.

Sotto il profilo dichiarativo, le imprese che si sono avvalse di uno dei due regime agevolati nel corso del 2016, e hanno cessato di avvalersene nel periodo d’imposta 2017, devono indicare il codice 12 nella colonna 2 “Studi di settore: cause di esclusione” del rigo RF1 o RG1 del modello Redditi 2018. Inoltre, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve comunque essere compilato.

Invece, le imprese che si sono avvalse del regime dei minimi o del regime forfettario nel 2015 e/o in anni precedenti e che nel 2016 e nel 2017 hanno adottato il regime ordinario devono limitarsi a barrare la casella del rigo F40 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativo al 2017. Quindi, ad esempio, deve barrare la casella del modello il contribuente che per il periodo di imposta 2015 ha applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, dal periodo di imposta 2016, ha applicato il regime ordinario. Va evidenziato che la barratura del rigo F40 non determina il beneficio della non accertabilità sulla base delle risultanze degli studi di settore.

Per i lavoratori autonomi che in passato hanno applicato il regime dei minimi o il regime forfettario, e poi hanno cessato di avvalersene, divenendo ordinari, non scatta, a differenza dei piccoli imprenditori, l’esclusione dagli studi di settore ai fini accertativi con riferimento al periodo d’imposta di fuoriuscita. Il codice 12, infatti, non interessa le attività professionali.

I professionisti ex minimi e forfettari devono barrare la casella del rigo G23, speculare al rigo F40, già dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativo al periodo d’imposta di fuoriuscita. Sicché, ad esempio, deve barrare la casella il contribuente che per il periodo d’imposta 2016 ha applicato il regime forfetario e, dal periodo d’imposta 2017, ha applicato il regime ordinario.

Modello Redditi PF 2018 – Anno 2017

Imprese ex minime o forfettarie

Professionisti ex minimi o forfettari
Fuoriuscita dal 2016 o anno precedente Fuoriuscita dal 2017 Fuoriuscito dal 2017 o anno precedente
Rigo F40 modello SDS Codice 12 rigo RF1/RG1 modello Redditi Rigo G23 modello SDS
Accertabilità Non accertabilità

Accertabilità

In chiusura, ai fini della compilazione del modello Redditi 2018 dei contribuenti ex minimi e forfettari fuoriusciti dal 2107, che quindi non devono compilare per l’anno 2017 il quadro LM, pare utile ricordare che è prevista un’apposita casella ove indicare l’eventuale acconto 2017 dell’imposta sostitutiva versato con i codici tributo:

  • “1793” (I° rata) e “1794” (II° rata), per il regime di vantaggio, o
  • “1790” (I° rata) e “1791” (II° rata), per il regime forfettario,

e che può essere scomputato dall’Irpef dovuta ovvero sommato all’imposta a credito. Trattasi della colonna 4 del rigo RN38.

Le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni fiscali