Inammissibile l’appello se non si deposita la ricevuta di spedizione
di Luigi FerrajoliCom’è noto, ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 546/1992, la procedura di costituzione in giudizio del ricorrente richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso o dell’appello, dell’originale dell’atto introduttivo notificato a norma degli articoli 137 c.p.c. e seguenti, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
In merito al dibattuto tema dell’inammissibilità dell’appello in caso di mancata allegazione della ricevuta di spedizione, di particolare interesse si rivela la sentenza n. 1373 dello scorso 24 aprile con cui la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha offerto interessanti spunti di discussione.
La vicenda in commento trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in tema di “test di non operatività” da parte di una società che dava evidenza dell’emanazione del provvedimento di autotutela da parte dell’Ufficio in seguito alla instaurazione del giudizio, ragion per cui la CTP adita ha dichiarato cessata la materia del contendere condannando altresì l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, è interessante notare le ragioni sottese alla condanna dell’Agenzia delle Entrate la quale, a dire del Collegio, nonostante la manifesta infondatezza della pretesa azionata con l’avviso di accertamento avrebbe preferito proseguire nella controversia costringendo la Società ad incardinare il processo innanzi alla competente Commissione Tributaria.
Avverso la sentenza emessa dai primi giudici, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello censurando la decisione nella parte in cui aveva addotto la manifesta infondatezza della pretesa impositiva dell’Ufficio senza però averla esaminata nel merito e senza essersi espressa in ordine alla c.d. “soccombenza virtuale”. La Società appellata si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale era stato notificato l’appello.
Sul punto, il Collegio emiliano ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo espresso con la sentenza n. 1901/2016, secondo cui “il D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 22 – richiamato, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2 – richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. E la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata – al pari dell’omesso deposito della copia del ricorso – con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente”. Conseguentemente, decorrendo il termine per la costituzione dalla spedizione dell’atto, non può in alcun modo ritenersi sufficiente la sola allegazione dell’avviso di ricevimento.
Sulla base di tale premessa, il Giudice regionale ha dunque dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione avanzata dall’Ufficio atteso inoltre che “la indicazione della data di spedizione, nell’avviso di ricevimento dell’atto che viene compilato dallo stesso mittente, non è assistita da pubblica fede” e che, dunque, “non sussiste equipollenza ai fini più sopra indicati fra l’avviso di ricevimento e l’avviso di spedizione”.
Tuttavia tale impostazione presta tuttavia il fianco a quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13452 del 29.05.2017, ha definitivamente posto fine all’annoso dibattito che ruotava attorno al tema. Ed infatti, con tale pronuncia viene infatti chiarito che “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione”, sempreché in tale avviso di ricevimento sia certificata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Ed infatti, soltanto tale attestazione è in grado di assolvere la funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.