25 Giugno 2020

Inammissibile l’azione revocatoria nei confronti di un fallimento

di Sergio Pellegrino
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Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12476 depositata ieri, si sono pronunciate sulla controversa questione dell’ammissibilità dell’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, nei confronti di un fallimento.

La problematica era stata già affrontata dalla Cassazione, sempre a Sezioni unite, con la sentenza n. 30416 del 2018, che aveva concluso per l’inammissibilità, alla luce del fatto che l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare si concretizza in un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente e che, alla data di apertura del concorso, il passivo si deve considerare cristallizzato al fine di tutelare la massa dei creditori.

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