Incerta la proroga dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento
di Angelo GinexIn tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’articolo 154 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) apporta alcune novità alla disciplina già prevista dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
Innanzitutto, il comma 1, lett. a) della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.
Le difficoltà interpretative nascono tutte dal rinvio operato dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 68 sopra indicato, laddove è testualmente previsto che: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
In virtù di tale rimando, l’interpretazione letterale sembrerebbe legittimare una proroga biennale dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2020, atteso che la norma richiamata dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Si rammenta, però, che l’articolo 157, comma 1, D.L. 34/2020 dispone, a favore degli enti impositori, la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi in scadenza al 31 dicembre 2020. Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione, seppur facendo riferimento a cartelle di pagamento non in scadenza al 31 dicembre 2020, ma al 31 dicembre 2021 e 2022, dispone che sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle stesse.
Quindi, si ritiene che, ad un primo esame, la lettura favorevole alla proroga biennale evidenzierebbe profili di contrasto sistematico in termini di incostituzionalità rispetto all’articolo 3 Cost., attribuendo all’agente della riscossione una proroga doppia rispetto a quella concessa agli enti impositori dal citato articolo 157, oltre che rispetto ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, prevedendo una proroga di durata molto superiore rispetto al divieto di azionare i crediti vantati.
Ad ogni modo, per effetto del citato richiamo, è altresì previsto che sino al 31 agosto 2020 l’agente della riscossione non potrà procedere alla notifica delle cartelle di pagamento.
Con specifico riferimento alle persone fisiche e non, aventi – alla data del 21 febbraio 2020 – residenza, sede legale o sede operativa nella c.d. zona rossa, ovvero nel territorio dei Comuni di:
- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la regione Lombardia);
- Vò Euganeo (per quanto riguarda la regione Veneto);
la sospensione dei termini di versamento degli atti sopra indicati decorre dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
L’articolo 154, comma 1, lett. b), c), d), D.L. 34/2020 ha poi inserito i commi 2-ter e 3-bis e modificato il comma 3 dell’articolo 68 D.L. 18/2020.
Tali disposizioni prevedono che, per quanto concerne i piani di dilazione, già concessi alla data dell’8 marzo 2020 o relativi a richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza automatica dal beneficio della rateazione e gli ulteriori effetti previsti dall’articolo 19, comma 3, lett. a), b) e c), D.P.R. 602/1973 si realizzano in caso di mancato pagamento non più, come ordinariamente disposto, di 5 rate, ma di 10 rate, anche non consecutive.
Al fine di consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, è poi previsto che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte) da rottamazione-ter di cui agli articoli 3 e 5 D.L. 119/2018 o da saldo e stralcio di cui all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro tale termine di scadenza, inoltre, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, con la conseguenza che, se il versamento viene effettuato oltre il 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Da ultimo, viene prevista, ove si sia determinata l’inefficacia di una delle citate definizioni alla data del 31 dicembre 2019, la possibilità di concedere nuove dilazioni di pagamento.