Incombe sul contribuente la prova dell’inerenza della spesa
di Angelo GinexIn tema di imposte sui redditi ed Iva, l’inerenza esige la sua concreta strumentalità all’impresa, sicché il contribuente assolve il relativo onere probatorio, che su di lui incombe, con la sola prova di funzionalità agli obiettivi d’impresa. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1544.
La controversia trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini Ires, Iva ed Irap relativamente al periodo di imposta 2004, che veniva respinta dalla competente Commissione tributaria provinciale.
Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza dei Giudici di primo grado, che veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione ed il contribuente resisteva mediante controricorso e ricorso incidentale, evidenziando la confusione, da parte del giudice di appello, tra la legittimità della spesa e l’inerenza del costo.
Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito innanzitutto alcuni concetti fondamentali in tema di inerenza di un costo in ambito di imposte dirette e di deducibilità della relativa imposta sul valore aggiunto.
Infatti, si legge testualmente che “Ai fini delle imposte sui redditi d’impresa, l’inerenza quale requisito di deducibilità del costo è una relazione concettuale tra costo e impresa, sicché il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile non tanto per la connessione ad una precisa componente di reddito, quanto per la correlazione con un’attività d’impresa potenzialmente idonea a produrre utili” (cfr., Cass., sentenza n. 1465/2009; Cass., sentenza n. 4041/2015).
Inoltre, “Ai fini dell’Iva, l’inerenza quale requisito di detraibilità del costo richiede elementi obiettivi che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all’attività d’impresa” (cfr., Cass., sentenza n. 25986/2014; Cass., sentenza n. 5860/2016).
Chiarito ciò, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato tout court che, in tema di imposte sui redditi ed Iva, l’onere di provare l’inerenza e la coerenza economica della spesa, laddove vi sia una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, incombe al contribuente, il quale assolve tale onere, non con la sola prova di legittimità dell’erogazione (rectius, della spesa), ma con una specifica prova di funzionalità agli obiettivi d’impresa.
Ciò sulla base del concetto stesso di inerenza (precedentemente rappresentato), intesa quale requisito di deducibilità e detraibilità del costo, che esige la sua concreta strumentalità all’impresa (ovvero, la sua stretta correlazione con una attività d’impresa potenzialmente idonea a produrre utili), e non la sola legittimità della spesa.
Da ciò ne è derivato l’accoglimento del ricorso incidentale del contribuente, nonché la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.