2 Dicembre 2020

Incompatibili le discipline della rivalsa Iva da accertamento e della nota di credito

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’attuale versione dell’ultimo comma dell’articolo 60 del Decreto Iva, nel disciplinare il meccanismo della c.d. rivalsa Iva da accertamento, recita testualmente che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione“.

Una delle fattispecie nelle quali trova spesso applicazione detto meccanismo fa riferimento alla emissione di fatture in regime di non imponibilità sulla base di lettere di intento poi rilevatesi false.

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