12 Giugno 2019

Indagini bancarie e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli
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In tema di accertamenti bancari, l’articolo 32, comma 1, n. 2) D.P.R. 600/1973prevede che gli uffici delle imposte possono invitare i  contribuenti,  indicandone  il  motivo,  a  comparire  di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e  notizie  rilevanti ai  fini  dell’accertamento  nei  loro  confronti,  anche  relativamente  ai rapporti ed alle operazioni bancarie acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

In particolare, nell’ambito di una verifica fiscale, a fronte delle preliminari risultanze derivanti dall’esame dei conti correnti bancari intestati al contribuente ispezionato, lo stesso dovrà fornire all’Amministrazione finanziaria idonea prova per dimostrare che le somme a lui accreditate sono poi confluite nella propria dichiarazione dei redditi.

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