20 Maggio 2022

Indagini finanziarie: presunzioni legali estese anche alle valute virtuali

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito di una qualsiasi attività di verifica fiscale e al ricorrere di particolari alert di pericolosità fiscale, è possibile ricorrere allo strumento delle indagini finanziarie.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 2), D.P.R. 600/1973, gli uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche con riguardo ai rapporti ed alle operazioni bancarie acquisiti da parte dell’Amministrazione finanziaria (ex articolo 32, comma 1, n. 7 D.P.R. 600/1973).

I dati e gli elementi così acquisiti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti tributari, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

A livello normativo, è possibile considerare maggiori ricavi sottratti a tassazione, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, anche i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

Oltre alla valuta tradizionale, le indagini finanziarie possono interessare anche le criptovalute (es. i Bitcoin) tradizionalmente riconosciuti come una particolare moneta virtuale utilizzata per le transazioni online. Trattasi, in sostanza, di un innovativo “strumento finanziario decentralizzato” che non è direttamente controllato da parte di un’organizzazione governativa.

Nello specifico, la normativa sostanziale di riferimento identifica la moneta virtuale come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente(articolo 1, comma 2, lett. q, D.Lgs. 90/2017).

Anche la prassi operativa, nell’ambito delle indagini finanziarie, ha fornito importanti chiarimenti in subiecta materia, rilevando quanto segue:

  • si considerino, ulteriormente, le ipotesi di accredito sui rapporti intestati al contribuente di somme rinvenienti da entità giuridiche le quali gestiscano piattaforme informatiche che convertano moneta avente corso legale in valuta virtuale o criptovalute, talora utilizzate, ad esempio, per i giochi online;
  • particolare attenzione va riposta a tali operazioni di accredito, tenuto anche conto che i passaggi e gli scambi di criptovalute (es. bitcoin) tra soggetti non sono censiti, investendo un mercato totalmente non ufficiale.

In astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori – in sede di eventuale, successiva attività ispettiva – che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme online (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II – parte IV – capitolo 6 “Valorizzazione delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività investigative, di vigilanza e di controllo dei flussi finanziari”).

In definitiva, la ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva trova nella documentazione bancaria e finanziaria del contribuente oggetto di controllo e/o dei soggetti che con questi abbiano intrattenuto rapporti commerciali o professionali un riferimento probatorio di prioritaria rilevanza, in quanto, se si esclude la documentazione extracontabile eventualmente reperita in occasione di accessi fiscali (in forma di contabilità “nera”, tenuta più o meno parallelamente rispetto a quella ufficiale su registri appositamente predisposti, appunti vari, files, ecc.), appare difficile individuare, in concreto, altri documenti idonei a palesare l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie ovvero la reale natura di certe operazioni, dotati di un grado di attendibilità paragonabile a quello proprio dei dati e delle notizie rilevabili dalle movimentazioni dei rapporti bancari e finanziari (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II – parte IV – capitolo 6 “Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie”, pag. 243).

Circa l’operatività delle presunzioni in ambito fiscale anche delle operazioni di prelevamento derivanti dai poteri che l’ordinamento giuridico conferisce nell’ambito delle indagini finanziarie, si è recentemente espressa la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 14353/2022 del 05.05.2022.

L’atto impositivo emesso da parte dell’Amministrazione finanziaria ha tratto origine dall’esame «di due conti nei quali erano riportate numerose operazioni di versamento e prelevamento che evidenziavano, tra l’altro, un forte flusso di denaro transitato sia in entrata che in uscita sul c.c. bancario intestato alla società».

Gli Ermellini hanno chiarito che, sulla base della normativa di riferimento sopra illustrata, le operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture contabili possono essere anche utilizzate dal contribuente per celare attività non dichiarate, benché inerenti alla produzione del reddito.

Il presupposto per la ripresa a imposizione, secondo il disposto dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, è la mancata annotazione delle movimentazioni bancarie analizzate da parte dell’Ufficio finanziario, risultanti tra le registrazioni contabili (ossia dalle annotazioni effettuate sul libro giornale di contabilità generale, sul registro dei compensi e delle spese o sui registri Iva).

In definitiva, in base a tale mancata corrispondenza, insorge l’imputazione presuntiva a compensi dei prelievi (presuntivamente ascrivibili a costi per acquisti e, quindi, presunzione normativa di successivo ricavo non dichiarato destinato ad attività di impresa…e dei versamenti (presuntivamente ascrivibili a ricavi non dichiarati), per i quali non si disponga di documentazione giustificativa”.