10 Dicembre 2016

Indebita compensazione e definizione agevolata delle sanzioni

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 18682, depositata il 23 settembre 2016, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di sanzioni amministrative, con particolare riferimento alla possibilità di definizione agevolata in caso di contestazione di indebita compensazione tra crediti e debiti d’imposta.

In tema di agevolazioni tributarie, appare doveroso rilevare che – in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è equiparato al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Da tali premesse, l’Ufficio giunge ad affermare che la società contribuente non avrebbe potuto beneficiare della definizione delle sanzioni prevista ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, in quanto indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato, lo stesso articolo 17 espressamente prevede che, con riferimento alle sanzioni per omesso o tardivo pagamento dei tributi, non si applica la definizione agevolata.

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La nuova disciplina delle sanzioni amministrative, il controllo e la definizione degli atti dell’amministrazione finanziaria
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