3 Giugno 2020

Indennità 600 euro: nuovi chiarimenti dall’Inps

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Nei giorni scorsi l’Inps ha pubblicato sul proprio portale i seguenti documenti:

  • circolare n. 66 del 29.05.2020, con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di proroga, per il mese di aprile, delle indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia,
  • circolare n. 67 del 29.05.2020, con la quale sono dettate le istruzioni per richiedere le indennità riconosciute in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio,
  • messaggio n. 2263 del 01.06.2020 finalizzato a fornire chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020.

Iniziamo analizzando proprio quest’ultimo messaggio, con il quale l’Inps si è soffermata sulle domande respinte e sui “preavvisi di reiezione”.

Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni Inps che da Enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso: in questi casi viene inviato al contribuente un “preavviso di reiezione”.

Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio (1° giugno), ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria.

L’utente potrà pertanto inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”; altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale Inps.

Trascorso il richiamato termine, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

Ove, invece, i dati risultino consolidati viene comunicato, al cittadino e al Patronato, il rigetto dell’istanza.

In questi casi non può essere promosso ricorso amministrativo ed è quindi necessario adire l’autorità giudiziaria: al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza, al fine di sollecitare l’Inps alla verifica dei controlli automatici e annullare così il diniego in autotutela.

Anche in questo caso è possibile inviare, nel termine di 20 giorni (decorrenti dal 1° giugno o dalla data di conoscenza del rigetto) la documentazione probatoria, attraverso il canale istituzionale.

Al di là delle specifiche procedure previste dal messaggio Inps, di particolare interesse risultano essere i contenuti degli allegati, che indicano, nel dettaglio, le verifiche effettuate dall’Inps con riferimento a ciascuna indennità.

Suscita forte perplessità quanto indicato nell’allegato 1 Verifiche INPS art. 27 indennità gestione separata”, che si limita a statuire quanto segue: “Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)”.

Passando invece ad analizzare le due precedenti circolari, particolare rilievo assume la circolare 67 del 29.05.2020, con la quale sono state fornite le istruzioni per presentare le domande per le indennità riconosciute a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati a domicilio.

La domanda da presentare è unica ed è valida per le indennità di marzo, aprile e maggio. Come previsto con riferimento alle altre indennità è inoltre possibile presentare la domanda anche essendo in possesso della sola prima parte del Pin.

La circolare 66, sempre del 29.05.2020, ribadisce invece che l’indennità per il mese di aprile sarà automaticamente riconosciuta ai co.co.co, iscritti all’Ago, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo che hanno già prenotato la domanda per il mese di marzo.

Si ricorda, tra l’altro, che il temine ultimo per trasmettere la domanda di indennità per il mese di marzo è oggi, 3 giugno.

Sono in ogni caso chiamati a presentare la domanda per il mese di aprile:

  1. a) i lavoratori dello spettacolo che possono beneficiare delle indennità a seguito delle novità introdotte con il Decreto Rilancio,
  2. b) i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, ai quali è oggi riconosciuta la possibilità di vedersi riconosciuta l’indennità.