30 Dicembre 2015

Indennità da perdita dell’avviamento non per tutti

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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In materia di locazioni, per gli immobili di cui all’art. 27 della L. 392/78, adibiti cioè ad una delle attività industriali e commerciali dallo stesso contemplate, il conduttore ha diritto, secondo l’art. 34 della citata Legge, nel caso il relativo contratto si concludesse con le modalità ivi stabilite, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto e per le attività alberghiere a 21 mensilità. Tuttavia quest’ultima non trova applicazione in tutti i casi di svolgimento dell’attività industriale e commerciale, ma deve sottostare a determinate limitazioni, che il presente intervento è finalizzato ad approfondire, con particolare attenzione a quelle riguardanti l’attività svolta nell’immobile.

Innanzitutto il conduttore, come precisa la sentenza n. 2616/1986 ha diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 34 L. 392/78 indipendentemente dalla sussistenza in concreto dell’avviamento. Nonostante ciò la stessa non si configura quale diritto spettante in capo a tutti i tipi di conduttori; non si può infatti non tener conto dell’attività svolta, essendo questa una condizione necessaria. Pertanto, affinché al conduttore sia attribuito tale diritto, è fondamentale, come specificato nella pronuncia della Cassazione n. 6269/1997, che:

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