Indennità di 600 euro: a chi spetta e a chi no
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo. Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto in forza del quale parte delle somme stanziate al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 D.L. 18/2020 è stato destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Più precisamente, l’indennità di 600 euro è riconosciuta ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In entrambi i casi, l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.
Con riferimento ai professionisti di cui al primo punto alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell’interpretazione dell’espressione “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”: nessun decreto, infatti, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali, essendo sul punto intervenuti soltanto dei decreti e delle ordinanze regionali.
Considerato che tale requisito non è riproposto nel successivo punto b, dedicato ai lavoratori con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, si ritiene che l’espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso (si pensi, ad esempio, al fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle).
I contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro devono quindi soltanto limitarsi a presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.
I contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, invece, hanno diritto all’indennità soltanto nel caso in cui abbiano ridotto, cessato o sospeso l’attività.
A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:
a) per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;
b) per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Si sottolinea che l’indennità sarà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Si prospetta quindi un c.d. “click day”.
Moltissimi professionisti con ricavi superiori a 35.000 euro potrebbero però incontrare numerose difficoltà nell’invio delle domande, dovendo, al 1° aprile, essere già in grado di calcolare la differenza tra ricavi e costi al 31.03.2020, al fine di poterla confrontare con i corrispondenti dati dell’anno precedente.
Tutto quanto appena esposto con riferimento ai professionisti iscritti alle Casse private, si ricorda che dalla stessa data del 1° aprile sarà possibile richiedere anche le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020.
A tal fine sarà necessario che i singoli contribuenti si dotino di pin dispositivo rilasciato dall’Inps; spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi. Le domande per usufruire dell’indennità di 600 euro potranno essere tuttavia richieste con modalità semplificata, inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.
Si propone, di seguito, una tabella di sintesi dei lavoratori che possono accedere al beneficio in esame.
Spettanza indennità 600 euro | |
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | Sì |
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata | Sì |
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020 | Sì |
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo | Sì |
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020 | Sì |
Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020 | Sì, l’indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. |
Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma |
Sì, ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell’indennità, la regolarità contributiva. Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, dedicato agli iscritti alle Casse private, invece, riserva l’indennità a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019. |
Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) | Sì, come chiarito dalle Faq del Mef, l’indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’Inps |
Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco |
Sì, gli agenti hanno diritto di beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef). Si sottolinea che gli agenti iscritti all’Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili. |
Badanti e colf |
Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf. Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che “la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44”. |
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro |
Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza. È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019. |
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro |
Sì, la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, a condizione che
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Non si esclude l’estensione dell’indennità ad altre categorie di lavoratori, facendo ricorso al fondo di ultima istanza previsto dall’articolo 44 D.L. 18/2020. Allo studio ci sono misure per sostenere, tra gli altri, anche i lavoratori con contratti a termine in scadenza.
30 Marzo 2020 a 12:09
Buongiorno,
ho una P. IVA ma non sono iscritto alla cassa previdenziale della mia professione, non mi è chiaro se posso fare domanda per il bonus,
grazie
C.
30 Marzo 2020 a 15:30
Dove si fa la domanda?
Come lavoratore dipendente ( socio-cooperativa) come si deve procedere?
1 Aprile 2020 a 20:45
che senso ha parlare di reddito complessivo(comprendente cioè sia il reddito strettamente connesso all’esercizio dell’attività che altri redditi come quelli derivanti da pensione)e poi escludere dalla percezione del bonus per i professionisti iscritti alle casse private proprio i pensionati attivi.Questi infatti non solo pagano le tasse come tutti ma corrispondono alla cassa di riferimento(nello specifico quella degli avvocati)anche il 7% a fondo perduto sul reddito professionale come contributo di solidarietà senza poi ricevere alcuna solidarietà dal sistema…Se il reddito complessivo comprendente,cioè,anche la pensione è contenuto entro i 50000 euro,è evidente che si è in presenza di un reddito da attività modesto e come tale meritevole di essere assistito.Grazie per l’eventuale risposta
3 Aprile 2020 a 12:53
03 aprile 2020 – Rocco Marzo, mi associo al collega del messaggio che precede per manifestare il mio disappunto relativamente all’esclusione, dal contributo di € 600,00, i pensionati professionisti anche se nessuno ha parlato o specificato che il reddito complessivo è derivato dalla somma di qualsiasi reddito aggiuntivo a quello professionale. Quando poi i professionisti pensionati (nello specifico gli avvocati) pur avendo una previdenza e assistenza diversa e consolidata dai contributi a suo tempo versati, devono OBBLIGATORIAMENTE versare contributi per la pensione e per l’assistenza che mai utilizzeranno perché già assistiti dall’assistenza pubblica. Pagare contributi di solidarietà per maternità delle colleghe e quant’altro. Sarebbe meglio avere una pensione dignitosa e non far lavorare più chi è in pensione lasciando il posto ai giovani. Il significato dei 600,00 euro a mio modesto avviso, consiste “nell’aiutare”, anche se poco, tutti coloro che hanno subito un arresto obbligato della loro attività imposto dallo Stato, che in qualche modo produceva reddito ed è costretto comunque a pagare le tasse senza avere il benché minimo guadagno. Per le Casse avere inscritti pensionati è un grande vantaggio. Pertanto, emarginarci non va bene.