28 Settembre 2019

Indennità di fine mandato: ritenuta d’acconto anche per il forfettario

di Pasquale Pirone
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La scheda di FISCOPRATICO

L’agente, alla cessazione del proprio mandato, ha diritto alla c.d. “Indennità di fine mandato” espressamente prevista dall’articolo 1751 cod. civ. ai sensi del quale, “All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.

Il contratto di agenzia è quello previsto dall’articolo 1742 cod. civ., in base al quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il preponente, dal canto suo, non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (articolo 1743 cod. civ.).

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