1 Luglio 2022

Indennità di mora per ritardato pagamento di accise e cumulabilità con la sanzione

di Gabriele Damascelli
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La scheda di FISCOPRATICO

In caso di omesso versamento delle rate di acconto sull’accisa è legittima, da parte della Dogana, l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, unitamente all’avviso con il quale, relativamente ai medesimi fatti, è richiesto il pagamento dell’indennità di mora e degli interessi, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, D.Lgs. 504/1995, non potendo configurarsi un illegittimo cumulo di sanzioni, attesa la diversa finalità funzionale tra la sanzione dell’articolo 13 (natura afflittiva) e l’indennità di mora dell’articolo articolo 3 (natura ripristinatoria e risarcitoria).

Con un revirement giurisprudenziale che aveva mostrato una breve “deviazione” dal suo percorso decennale nei precedenti n. 30034/2018 e n. 1969/2019, la Cassazione, nella sentenza n. 19340/2022 è “tornata” ad affermare la natura risarcitoria, non già sanzionatoria, dell’indennità di mora fissata al 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro i cinque giorni dalla data di scadenza, oltre gli interessi, nel caso di ritardato pagamento delle accise, come previsto dall’articolo 3, comma 4, D.Lgs. 504/1995(c.d. TUA – Testo unico accise).

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