5 Ottobre 2017

Indennità per perdita di avviamento: il punto sulla giurisprudenza

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Ai sensi dell’articolo 34 L. 392/1978, in caso di cessazione del rapporto di locazione di immobili ad uso non abitativo – che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a procedura concorsuale – il conduttore ha diritto alla c.d. “indennità per perdita di avviamento”.

È tuttavia da precisare che, ai sensi del successivo articolo 35, tale indennità non è dovuta in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili:

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