11 Febbraio 2021

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Una delle novità più rilevanti della L. 178/2020, articolo 1 commi da 386 a 400, è l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, della indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

L’indennità è riconosciuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 Tuir.

Tali soggetti, per usufruire della nuova misura prevista, devono però possedere determinati requisiti soggettivi, indicati nel comma 388:

  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019;
  • devono avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • devono aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • devono essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e per poterne avere diritto occorre presentare apposita domanda.

La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Nella domanda devono essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la domanda per la verifica dei requisiti.

Il comma 390 dell’articolo 1 specifica che i primi due requisiti previsti dal comma 388 devono essere presenti e mantenuti anche durante il periodo di percezione dell’indennità.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità, nel comma 391 è stabilito che la stessa sia pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito dichiarato e certificato dall’Agenzia delle Entrate; in ogni caso è stabilito un limite massimo nella somma di Euro 800 e un limite minimo in Euro 250.

I limiti di importo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

La decorrenza prevista è dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l’indennità è erogata per sei mensilità.

Nel comma 394 è altresì previsto che la prestazione possa essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività di lavoro autonomo.

Dal punto di vista fiscale, è stato previsto che l’indennità in oggetto non concorra alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

La copertura del fabbisogno finanziario derivante dall’istituzione di tale nuova indennità è demandata ad un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, L. 449/1997, per i soggetti iscritti alla gestione separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con la circolare Inps del 05.02.2021 è già stato previsto l’incremento delle aliquote contributive per il 2021 nei termini suddetti: ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata sono:

  • 25% aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • 0,72% aliquota contributiva aggiuntiva per maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, congedo parentale, ecc.;
  • 0,26% aliquota contributiva aggiuntiva per Iscro, istituita dall’articolo 1, comma 398, L. 178/2020.

Il comma 400 prevede infine che l’erogazione dell’indennità in questione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale da determinare, quanto a durata e caratteristiche, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.