Indicazioni del CNDCEC sulla relazione di revisione
di Alessandro BonuzziNella giornata di ieri, in previsione delle scadenze relative ai bilanci 2016, il CNDCEC ha pubblicato due importanti documenti concernenti l’attività di revisione.
Uno dei due elaborati è intitolato “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e rappresenta una rivisitazione di un documento emanato lo scorso anno con lo stesso titolo.
L’altro documento, che verrà analizzato nel proseguo, è invece intitolato “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” e si propone di fornire utili indicazioni sull’impatto di alcune novità normative introdotte nel corso del 2015, dal D.Lgs. 139/2015, e del 2016, dal D.Lgs. 135/2016, “sul contenuto della sezione della relazione unitaria dedicata alla relazione finale di revisione legale dei conti”.
In particolare, questo secondo documento, al paragrafo 1, evidenzia che fra le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 quelle che hanno effetto sui contenuti della relazione di revisione legale sono:
- l’inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti di bilancio;
- le modifiche all’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 rubricato per l’appunto “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio”.
Relativamente al primo aspetto, viene precisato che “nella relazione di revisione, diventa necessario menzionare il rendiconto finanziario sia nel paragrafo introduttivo, sia nel paragrafo che contiene il giudizio professionale, in tutti i casi in cui esso è presentato per obbligo di legge”. L’indirizzo trova già applicazione con riferimento ai bilanci 2016.
Riguardo, invece, al novellato articolo 14, va ricordato che la nuova formulazione richiede al revisore, oltre al già previsto giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, un giudizio sulla sua “conformità alle norme di legge”, nonché “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”; in tale ipotesi, devono essere “fornite indicazioni sulla natura di tali errori”.
Sul punto, il documento afferma che la nuova disposizione non deve essere applicata nelle relazioni di revisione sui bilanci 2016. Ciò in quanto a tal fine è necessario un aggiornamento del principio 720B, il quale ad oggi è ancora in corso di elaborazione. Lo stesso vale per le ulteriori modifiche apportate all’articolo 14 dall’altro decreto (D.Lgs. 135/2016).
Un altro aspetto analizzato riguarda l’eventuale obbligo di inserire nelle relazioni di revisione specifici richiami di informativa, al fine di segnalare gli adattamenti delle voci di stato patrimoniale e conto economico resisi necessari per la comparabilità dei dati dell’esercizio (2016) con quelli dell’esercizio precedente (2015).
Al riguardo, viene chiarito in modo netto che “non sussiste alcun obbligo di inserire nella relazione di revisione richiami di informativa per l’eventuale adattamento dei dati corrispondenti”.
Anche tra le novità recate dal D.Lgs. 135/2016 ve ne è una che impatta già da quest’anno. Trattasi delle modifiche – nella sostanza modeste – all’articolo 11 del D.Lgs. 39/2010 rubricato “Principi di revisione”, nonché dell’abrogazione del successivo articolo 12 rubricato “Elaborazione dei principi”.
In pratica nella relazione di revisione sui bilanci 2016, nel paragrafo sulla responsabilità del revisore, va soppresso il riferimento, che era stato previsto al comma 3 dell’articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, nella sua versione originaria.
Il documento poi prosegue fornendo:
- indicazioni circa “le modifiche da apportare al modello standard di relazione di revisione all’interno della relazione unitaria di controllo societario, per le revisioni dei bilanci 2016” (paragrafo 2);
- “considerazioni sui doveri del revisore riguardo la relazione sulla gestione ai fini del nuovo principio di revisione (SA Italia) 720B” (paragrafo 3).
Nella parte finale è allegato un modello di relazione unitaria del collegio sindacale (paragrafo 4).