L’individuazione della competenza territoriale penale
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 36358, depositata il 1° settembre 2016, la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in relazione alla problematica dell’individuazione della competenza territoriale con specifico riferimento al caso di reati tributari associativi.
La vicenda trae origine da una complessa indagine avente ad oggetto i rapporti fra società cartiere, società filtro ed enti contribuenti utilizzatori finali, nonché una molteplicità di agenti ubicati ed operanti in numerose provincie del Nord Italia, da cui, secondo l’accusa, era nato un vero e proprio sodalizio criminoso avente come scopo il compimento sistematico di c.d. frodi carosello ed altre frodi fiscali.
L’attività investigativa avviata dalla GDF di Venezia aveva individuato il coinvolgimento di alcune realtà economiche operanti nel vicentino, motivo per cui il P.M. presso il Tribunale di Vicenza aveva provveduto ad iscrivere reati ed indagati per i fatti rilevati nel corso dell’attività investigativa.
In tema di reati associativi, la giurisprudenza ha individuato diversi metodi per la determinazione della competenza territoriale: in base a un primo insegnamento, la competenza si deve stabilire in relazione al luogo in cui l’associazione si è costituita; secondo un diverso orientamento, invece, si dovrà fare riferimento al luogo in cui l’associazione ha iniziato concretamente ad operare, mentre in base a un ulteriore filone la competenza territoriale deve essere rilevata in relazione al luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione o la direzione dell’associazione.
L’associazione in questione, però, non era dotata di una sede vera e propria, non esisteva luogo in cui gli associati si riunivano e concordavano personalmente le strategie anzi, la strategia operativa dell’organizzazione criminale non necessitava neppure di una sede, atteso che gli accordi e la pianificazione dei singoli illeciti venivano concordati anche a distanza, via telefono o via e-mail, senza la necessità di incontri tra gli affiliati.
Per tali ragioni il G.U.P. ha rilevato che, in ordine al reato associativo, dalla contestazione non sussistevano dati per ancorare la competenza in relazione ad alcun luogo, motivo per cui la stessa doveva essere determinata in base alla zona di commissione di uno dei reati collegati, non potendosi far riferimento al criterio residuale di cui all’articolo 9 c.p.p..
Ulteriori difficoltà sono sorte anche in relazione all’individuazione del reato-fine commesso solo da alcuni partecipanti al sodalizio criminoso, ragione che ha indotto il G.U.P. del Tribunale di Vicenza a dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pordenone; ciò in quanto, trattandosi di reati connessi, la competenza doveva essere individuata nel luogo in cui era stato commesso il primo tra i vari reati.
Com’è noto, in materia di reati tributari, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 “se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato”, fatta salva l’applicabilità della disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 18, la quale statuisce che i reati di cui al capo 1^ del titolo 2^ della stessa legge si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Diversamente, per gli altri reati, qualora non siano applicabili i criteri previsti all’articolo 8 c.p.p., si dovrà fare riferimento al luogo dell’accertamento.
La Cassazione, con la decisione in commento, ha dunque avuto modo di precisare i criteri da seguire al fine della corretta individuazione della competenza, rilevando che “dapprima deve procedersi all’individuazione del luogo di consumazione del reato secondo le indicazioni specifiche dettate per il contribuente se si tratti di reati compresi nel titolo 1^, capo 1^, quindi in tutti i casi verificare se siano utilizzabili i criteri del citato articolo 8 e soltanto in via residuale, non potendo ricorrere agli stessi, applicare la regola del luogo di accertamento del reato, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l’individuazione degli illeciti nella loro materialità ed all’acquisizione dei mezzi di prova”.
La Corte di Cassazione, affermando che occorre far riferimento al criterio dell’accertamento tributario, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l’individuazione degli illeciti e l’acquisizione dei mezzi di prova, quale luogo in cui incardinare la competenza territoriale, nella fattispecie in esame ha dichiarato competente il Tribunale di Vicenza.
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