26 Ottobre 2019

Inerenza delle spese: un giudizio “qualitativo” ma non “soggettivo”

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Cassazione (si vedano le sentenze n. 450/2018, 3170/2018, 13882/2018 e 18904/2018), come si è avuto modo di commentare già in altre occasioni, ha chiaramente affermato una lettura per così dire “evoluta” del principio di inerenza, indispensabile, nell’ambito della determinazione del reddito di impresa, per la deduzione fiscale dei componenti negativi di reddito.

La citata giurisprudenza ha quindi riconosciuto che, pur conservandosi, in termini di ripartizione dell’onere della prova, in capo al contribuente che intende portare in diminuzione del proprio reddito imponibile la necessità di dimostrare l’inerenza della spesa sostenuta, il principio di inerenza si ricava dalla nozione stessa di reddito d’impresa; ovvero, tale principio si esprime nei termini di “una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata”, con la conseguenza che esso si traduce, in concreto, sempre e solo in un “giudizio di carattere qualitativo” il quale deve astrarre in toto da ogni valutazione che sia “di tipo utilitaristico o quantitativo”.

Tale affermazione, calata nel contesto normativo, trova una sua precisa collocazione e quindi un quadro disciplinare molto ben definito che ne rappresenta il solido fondamento; ossia, la citata giurisprudenza sottolinea come l’inerenza della spesa non sia un concetto disciplinato dall’articolo 109, comma 5, Tuir (il quale, invece, regola la diversa correlazione che esiste fra costi deducibili ed i ricavi tassabili, con l’effetto di rendere appunto non deducibili fiscalmente quelle spese che sono sostenute in diretta correlazione con ricavi esenti da imposizione), bensì si tratta di un principio immanente nella stessa nozione di reddito d’impresa.

Da questa affermazione, quindi, la giurisprudenza della Cassazione fa discendere la considerazione ulteriore secondo cui, nei casi in cui l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare la sussistenza del presupposto di inerenza di una spesa, essa può certamente partire da una contestazione “quantitativa”, ovvero eccepire la congruità della spesa o la sua antieconomicità.

Tuttavia, queste connotazioni qualitative (congruità e antieconomiicità) possono a pieno titolo agire solo come elementi sintomatici di un eventuale – ma nient’affatto automatico – difetto di inerenza della stessa spesa posta in discussione.

Ecco allora che, trattandosi di elementi per l’appunto quantitativi, tanto la congruità quanto l’eccepita antieconomicità della spesa non devono, e non possono, appiattirsi sulla stessa nozione di inerenza (o meglio, di non inerenza) della spesa.

Come premesso, resta però onere del contribuente di provare l’esistenza e la natura del costo, quali sono i suoi fatti giustificativi, ed in particolare provare che l’operazione che ha dato origine alla spesa sia un legittimo atto di impresa connesso allo svolgimento dell’attività e quindi rispondente a scelte imprenditoriali.

E proprio sul tema delle scelte imprenditoriali si è soffermata una recente sentenza della CTR Piemonte (la n. 1028/2019) avente per oggetto una contestazione di non inerenza di spese commerciali.

È di rilievo la parte dell’arresto giurisprudenziale in commento in cui i Giudici di secondo grado sottolineano che, nell’ambito dei poteri che l’Amministrazione ha titolo di esercitare per contestare la deduzione fiscale di una spesa, non trova spazio quello di poter “sindacare le scelte operative aziendali in relazione ad un’attività di cui è provato lo svolgimento e la redditività ed in assenza di qualsivoglia ipotesi di simulazione”.

In definitiva, quanto affermato dai Giudici della CTR piemontese si pone pienamente nel solco della linea interpretativa dettata dalla Cassazione in tema di inerenza, ed è interessante in quanto aiuta a comprendere che, quando si parla di valutazione “qualitativa” dell’inerenza, non si può in ogni caso sfociare in una valutazione del merito gestionale ossia delle ragioni di business, efficaci o meno che si rivelino, che abbiano portato l’amministratore a decidere il sostenimento di quell’onere per effetto del compimento di un atto di gestione.

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