Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato tout court che è inesistente la notificazione del ricorso a mezzo corriere privato, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo essere sanata la notificazione dalla costituzione in giudizio delle controparti (cfr., Cass., ordinanze nn. 20306/2017, 13956/2017 e 19467/2016).
Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’articolo 4 D.Lgs. 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (ovvero, a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.
Tale orientamento – hanno sottolineato i Giudici di Piazza Cavour – è stato ribadito recentemente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 (cfr., SS.UU., sentenze nn. 13452/2017 e 13453/2017).
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, non hanno rilevanza le argomentazioni del contribuente, il quale non solo non ha prospettato argomenti nuovi atti a giustificare il mutamento di detto indirizzo, ma ha fatto riferimento ad un’unica pronuncia della stessa Corte (cfr., Cass., sentenza n. 2922/2015), che è espressione peraltro di un mero obiter dictum quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile alla consegna diretta dell’atto.
Fermo restando – hanno precisato i Giudici Supremi – che tale possibilità non è in alcun modo riferibile alla notifica del ricorso nei confronti dell’Agente della riscossione (ora, Agenzia delle Entrate-Riscossione), essendo ammessa la notifica per consegna diretta, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992 solo all’Agenzia delle Entrate ed all’ente locale.
Ad ogni modo, la Corte di Cassazione ha precisato che, a seguito della abrogazione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari ad opera della Legge 124/2017 con decorrenza 10/09/2017, bisognerà comunque attendere che vengano rilasciate ai privati richiedenti apposite licenze sulla base di determinati requisiti di sicurezza, qualità ed affidabilità dei servizi stessi, i quali, tuttavia, dovranno essere stabiliti dall’AGCOM.
In definitiva, pertanto, finché non saranno previsti detti requisiti e non verranno rilasciate le nuove licenze in capo all’operatore privato, le notificazioni in oggetto dovranno avvenire esclusivamente tramite Poste Italiane S.p.a..