Inesistente la notifica se la relata non contiene riferimenti all’atto
di Luigi FerrajoliLa Cassazione con la sentenza n. 15423/2015 si è espressa nuovamente in tema di validità della notifica nel caso in cui vi siano gravi irregolarità e carenze nella predisposizione della relata.
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale di constatazione, aveva accertato nei suoi confronti, ai fini IRPEF, ILOR, SSN e IVA del 1996, redditi non dichiarati.
La CTP aveva accolto il ricorso e l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale Liguria; il difensore del contribuente, costituitosi tardivamente solo in seguito alla comunicazione dell’avviso di udienza di trattazione, resisteva eccependo l’irregolarità della notifica dell’atto di appello.
La Commissione Tributaria Regionale, rilevato che la parte appellata non si era potuta costituire nei termini in quanto il suo difensore aveva avuto conoscenza dell’atto di appello solamente a seguito della notifica dell’avviso di udienza di trattazione (in esito al quale aveva pertanto depositato controdeduzioni), dichiarava l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate per “inesistenza della notifica dell’atto di appello”.
In particolare, veniva precisato che nell’atto di appello era stato indicato come allegato una “ricevuta di spedizione dell’appello” (peraltro non rinvenuta in atti), e, in secondo luogo, che risultava “pinzato“, oltre l’ultima pagina dell’atto di appello, un foglio separato di “relata di notifica“, con la quale il messo speciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova aveva dichiarato di avere notificato “il presente atto” “mediante consegna al sig. S. R.R., in qualità di persona addetta all’Ufficio“; ciò posto, la Commissione ha ritenuto che non era possibile in alcun modo collegare siffatta “relata di notifica” né all’atto di appello (nel quale peraltro era stato affermato che la notifica era avvenuta a mezzo posta) né soprattutto alla persona destinataria dell’atto di impugnazione.
Avverso detta sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione eccependo, con il primo motivo, che l’art.148 c.p.c. non prescrive nella relata di notifica l’indicazione del destinatario dell’atto, ben potendo quest’ultimo essere individuato dall’esame del medesimo. Dunque, l’incompletezza della relata di notifica non poteva costituire motivo di nullità insanabile, dovendo il Giudice portare il suo esame sul contenuto dell’atto notificato, al fine di verificare se dal contesto di quest’ultimo fosse desumibile con la necessaria certezza il destinatario della notificazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che era onere del destinatario provare la non conformità dell’atto ricevuto rispetto a quello depositato in giudizio.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia osservando, sotto il primo profilo, che il ricorrente si è limitato ad invocare, in tema di relata di notifica, principi concernenti l’individuazione del destinatario della stessa, senza tuttavia censurare la complessiva ricostruzione in fatto operata dalla CTR, inequivocamente conclusa nel senso della mancanza, nel caso di specie, di collegamento testuale certo non solo tra la relata ed il destinatario dell’atto di impugnazione in oggetto ma anche tra la relata e lo specifico atto di appello in questione.
La Cassazione ha altresì ritenuto comunque infondato il secondo motivo, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, al fine della validità della notificazione di uno specifico atto non è sufficiente accertare genericamente che un atto qualsiasi è stato notificato (circostanza di per sé assolutamente non significativa, neanche sotto l’aspetto presuntivo), essendo invece necessario accertare che la relata sia riferibile a quel determinato atto (nella fattispecie in esame, all’atto di appello depositato presso la cancelleria della CTR).
Nel caso di specie, essendo la relata dell’agente notificatore (messo speciale dell’Agenzia delle Entrate) contenuta in un foglio separato dal documento notificando e senza alcuna rilevante congiunzione con quest’ultimo (non potendo infatti ritenersi tale la rinvenuta materiale “spillatura”, che ben può essere effettuata successivamente e da terze persone), è necessario procedere al riscontro della riferibilità della relata al documento notificando.
Secondo la Cassazione, la CTR ha operato siffatto riscontro e, in esito, ha motivatamente ritenuto non provata detta riferibilità, valorizzando al proposito anche la significativa circostanza che nell’atto di appello in questione la notifica si indicava come effettuata tramite spedizione a mezzo del servizio postale e non quindi attraverso mezzo speciale.