17 Ottobre 2013

Infrastrutture per reti e fibra ottica con aliquota 10%

di Sergio Pellegrino
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Con la risoluzione 69/E del 16 ottobre 2013, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’aliquota IVA del 10% si rende applicabile anche alle opere per la creazione di infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, in quanto da considerarsi ricomprese nella categoria generale delle opere di urbanizzazione. La risposta è stata resa all’interpello presentato da una associazione di categoria del comparto delle aziende a partecipazione regionale a capitale interamente pubblico, operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione (modello “in house providing”); in particolare, il quesito attiene al trattamento IVA dei corrispettivi relativi alla costruzione ed al collaudo di reti in fibra ottica ed alla fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni.

Il quesito sorge dal seguente riscontro:

  • l’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, prevede che “Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
  • il n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, tra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (…)”;
  • il n. 127-septies estende la medesima aliquota ridotta anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

L’Agenzia, per poter rispondere al quesito, ha interpellato il Ministero dei trasporti per avere indicazioni in merito al valore da assegnare alla assimilazione delle opere oggetto del quesito con quelle di urbanizzazione primaria e secondaria.

In particolare, si voleva conoscere se l’espressione “ad ogni effetto” contenuta nella norma, potesse esplicare i propri effetti anche nel comparto fiscale. Nello specifico, dunque, è stato chiesto se, per la individuazione delle opere di urbanizzazione, debba farsi riferimento al TU dell’edilizia ed, inoltre, in quale rapporto si pone tale normativa rispetto a quella speciale che dispone l’assimilazione di altre opere a quelle ivi indicate. Il competente Ministero ha chiarito che “l’articolo 16 del d.P.R. 380 del 2001 contiene l’elencazione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, sostanzialmente riproduttiva degli interventi di cui alla legge n. 847 del 1964.

La medesima norma prevede, poi, che tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione…”. Ulteriori precisazioni sono state svolte richiamando la disciplina relativa al Codice delle comunicazioni elettroniche, oltre che il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2005, n. 336, ove si afferma che “la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato, al pari dell’analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato articolo 16, commi 7 e 7-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio…”.

Da quanto sopra, risulta, quindi, che l’elenco delle opere di urbanizzazione è recato dal TU dell’edilizia cui al D.P.R. n. 380 del 2001, e che il legislatore nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione ha operato una scelta legislativa di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, ecc. , menzionate dalla precedente normativa.

Quindi, quando il legislatore richiama tale testo per introdurre nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare “ad ogni effetto” a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n. 127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964. Infatti, l’utilizzo della locuzione “ad ogni effetto” esprima esplicitamente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione anche ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata.

Tali considerazioni, valide anche in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, portano a ritenere superata la risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E.