11 Novembre 2019

Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore

di Guido Martinelli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Sembra che il 2020 sia (finalmente!) l’anno che vedrà l’operatività del registro unico del terzo settore, da ora in avanti definito come Runts. Come è noto, da tale momento (e dall’autorizzazione da parte dell’Unione europea) si potrà dire completata la fase di avvio della riforma del terzo settore che, pertanto, diventerà operativa, anche per gli aspetti di carattere fiscale indicati nel titolo X D.Lgs. 117/2017, meglio noto come codice del terzo settore (in seguito cts).

Lo scorso marzo si è avuta notizia della sottoscrizione tra Ministero del Lavoro e Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio a cui è stato affidato il compito di realizzare la piattaforma su cui “girerà” il registro. L’accordo prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

In questi giorni, invece, sono circolate le prime bozze del decreto (che, ai sensi dell’articolo 53 cts si sarebbe dovuto conoscere entro un anno dall’entrata in vigore del codice) che contengono le modalità che gli enti interessati dovranno seguire per richiedere l’iscrizione al citato registro.

Ricordiamo che l’iscrizione ha efficacia costitutiva e, pertanto, solo da quel momento in avanti un ente potrà definirsi tecnicamente “ente del terzo settore”, fruire dei benefici previsti dal codice e utilizzare la locuzione ETS.

In attesa di tornare sul tema nel momento in cui il citato decreto sarà ufficializzato, al termine del suo iter di approvazione (dovrà ricevere il parere della conferenza Stato – Regioni, Consiglio di Stato e Corte dei conti) vediamo di esaminarne i contenuti negli aspetti salienti.

Si conferma che il Runts, in ogni triennio, effettuerà la revisione di ogni iscritto ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione in una delle sezioni in cui è suddiviso il registro. Detta revisione avrà luogo con strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto dirigenziale e, qualora dall’acquisizione di queste informazioni si rendesse necessario un approfondimento, potranno essere effettuate “verifiche in loco anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni”.

La competenza territoriale del registro è quella dove l’ente ha la propria sede legale, indipendentemente dal o dai luoghi in cui viene svolta l’attività.

Un primo potenziale scoglio è dato dalla previsione che tutte le istanze, richieste e comunicazioni rivolte al Runts dovranno avvenire “esclusivamente con modalità telematichetramite un indirizzo di posta certificata di cui tutti gli ets dovranno essere dotati.

Se tale modalità appare quasi “scontata” per le nuove associazioni neo-costituite, potrebbe diventare un problema per “vecchie” associazioni costituite ormai da decine di anni che potrebbero avere la documentazione necessaria solo in formato cartaceo con conseguente onere di trasformazione in file; procedure che potrebbe non essere così banale per molte associazioni.

Questo produrrà un ulteriore incremento del ruolo e dei compiti che le reti associative dovranno avere “anche” sotto questo profilo.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata anche dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce, su mandato di quest’ultimo.

Solo le reti associative presenteranno la loro richiesta di iscrizione all’ufficio statale del runts; tutti gli altri, anche se operanti a livello nazionale, dovranno iscriversi presso l’ufficio della Regione o della Provincia autonoma dove hanno sede.

Dalla lettura del testo (con tutte le cautele che occorre premettere, trattandosi di testi non ancora ufficiali) emergono altri due chiarimenti di grande importanza.

I lavoratori il cui numero dovrà essere indicato al fine di valutare la loro incidenza rispetto al numero dei volontari sono solo quelli “dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa”. Sembrerebbe quindi chiarirsi anche il contenuto dell’articolo 16 cts, su chi debba essere considerato quale “lavoratore” ai fini della applicabilità di quella norma. Ne rimarrebbero quindi esclusi anche i percettori di compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir (sportivi dilettanti, direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche) la cui presenza, quindi, non imporrebbe un raddoppio dei volontari (si ricorda che nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale deve prevalere la presenza di volontari).

Allo stesso modo, per gli associati, dovranno essere indicati solo quelli a “cui è riconosciuto il diritto di voto nell’organo che provvede all’approvazione del bilancio dell’ente”.

Per gli enti già in attività alla data della presentazione della domanda sarà richiesto il bilancio o comunque gli ultimi due bilanci consuntivi approvati.

Nel caso in cui questi avessero i requisiti di cui all’articolo 31 (ossia l’obbligo della revisione legale dei conti) l’Ufficio procederà anche alla richiesta della informazione antimafia.

Vengono infine previste le modalità e la cronologia degli adempimenti necessari all’iscrizione per ogni categoria di enti del terzo settore, alla cancellazione e alla eventuale richiesta della personalità giuridica.

La disciplina delle associazioni secondo il codice del terzo settore