Innovation manager: i chiarimenti del Mise sulle spese ammissibili
di Debora ReverberiRestano pochi giorni per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il “voucher innovation manager”: il termine finale, prorogato dal Decreto direttoriale del 26.11.2019, scade alle ore 12.00 del 06.12.2019.
Le spese ammissibili al contributo in esame sono quelle sostenute a titolo di compenso di prestazioni di consulenza specialistica che presentino le seguenti caratteristiche:
- siano rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza, iscritti nell’apposito elenco pubblicato dal Mise con Decreto direttoriale del 06.11.2019, indipendenti e inseriti temporaneamente nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete;
- siano sostenute in base ad un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni;
- siano finalizzate a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 oppure a supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, ad esempio i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale o di promozione commerciale o pubblicitaria.
A completamento dell’analisi dei chiarimenti pubblicati dal Mise sul proprio sito istituzionale in data 20.11.2019 ed esposti in precedenti contributi, si riepilogano di seguito quelli inerenti gli aspetti formali e sostanziali delle spese di consulenza specialistica ai fini della loro ammissibilità:
Le spese ammissibili |
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Data di sottoscrizione del contratto |
Il contratto di consulenza specialistica deve essere sottoscritto:
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Durata del contratto | Il contratto di consulenza specialistica deve avere:
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Periodo di sostenimento delle spese |
Il termine iniziale di sostenimento delle spese deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di ammissione al voucher. Il termine finale di sostenimento delle spese è così identificato:
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Forma prevista per il contratto di consulenza |
Non è prevista l’adozione di un modello contrattuale specifico. Gli elementi che devono essere presenti nel contratto in base all’articolo 3, comma 4 del Decreto ministeriale del 07.05.2019, sono i seguenti:
In base all’articolo 6, comma 3 del Decreto direttoriale del 25.09.2019 il contratto deve inoltre contenere i seguenti elementi essenziali:
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Prestazioni erogate da soggetti non Iva |
Sono ammissibili le prestazioni di consulenza rese da:
Sono escluse le spese per prestazioni rese in dipendenza di un contratto di lavoro subordinato. |
Requisito di indipendenza del manager |
Si considerano indipendenti i manager e le società di consulenza che si trovano in condizione di terzietà rispetto all’impresa beneficiaria, in modo tale da garantire l’erogazione del servizio a condizioni di mercato. Non sono indipendenti i seguenti soggetti:
Per “prossimi congiunti” si intendono genitori e figli, nonni e nipoti, coniuge, fratelli e sorelle, suoceri e cognati, zii e nipoti. |
Ammissibilità di spese diverse dal compenso |
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a titolo di compenso del manager o della società. Non sono ammissibili tutti i costi non inquadrabili nella prestazione di servizio quali ad esempio:
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Modalità di pagamento delle spese |
Il pagamento delle spese ammissibili deve avvenire:
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