17 Luglio 2024

Inopponibile ai terzi la nota di trascrizione inesatta o incompleta

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La trascrizione è una forma di pubblicità prevista dal nostro ordinamento per gli atti indicati all’articolo 2643 cod. civ.e finalizzata a rendere conoscibili, a chiunque, le vicende che riguardano i beni oggetto di trascrizione, in modo da garantire la cd. “sicurezza dei traffici immobiliari”.

Per realizzare tale scopo pubblicitario, l’articolo 2659 cod. civ., per gli atti inter vivos, e l’articolo 2960 cod. civ., per gli atti mortis causa, dopo aver statuito che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi (o di un acquisto a causa di morte) deve presentare, al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo o con il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, una nota in doppio originale, elencano tutte le informazioni che quest’ultima deve contenere:

  • i soggetti che sono parte dell’atto;
  • il titolo;
  • i beni a cui si riferisce il titolo.
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