9 Febbraio 2023

Inopponibilità al fallimento del contratto privo di data certa

di Luigi Ferrajoli
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A mente dell’articolo 2704 cod. civ., la data della scrittura privata di cui non è stata autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, ancora, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisce, in modo egualmente certo, l’anteriorità della formazione del documento.

In tale contesto è evidente come il requisito della data certa attenga all’efficacia di una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all’attitudine del richiamato documento a produrre effetti in capo agli stessi, per quanto attiene alla prova che si intende dare suo tramite.

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