Integrazione con “autofattura” elettronica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAnche l’integrazione delle fatture per acquisti in reverse charge può avvenire in modalità elettronica tramite l’emissione di un documento denominato “autofattura” da inviare con il Sdi.
È quanto emerge dalla lettura di uno dei tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate sul sito e che vanno a colmare le numerose lacune che ancora sussistono a pochi giorni dall’avvio obbligatorio della fattura elettronica.
È bene premettere che alla base è necessario distinguere le inversioni contabili in tre grandi gruppi:
- le integrazioni e le autofatture emesse a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, per acquisti di beni e di servizi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia da soggetti non residenti. Tali operazioni, essendo effettuate con una controparte non residente (anche se identificata ai fini Iva in Italia), sono escluse da qualsiasi obbligo di fattura elettronica, con la conseguente inclusione delle stesse nella comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (cd. “esterometro“);
- le autofatture per acquisti interni, quali ad esempio le estrazioni dai depositi Iva, le cessioni di omaggi (per evitare la rivalsa dell’Iva), per i quali la normativa in materia di fatturazione elettronica non fornisce alcuna indicazione. Le disposizioni in materia disciplinano infatti solamente la fattispecie della cd. “autofattura denuncia” emessa in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, secondo cui se il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione. Per tale ipotesi, il provvedimento direttoriale 30.04.2018, n. 89757, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (Xml) utilizzando il codice di tipo documento “TD20”. Per assimilazione, pur in assenza di precise indicazioni normative, si potrebbe estendere l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte dell’esportatore abituale, posto che con la risoluzione 16/E/2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 (anche in tale caso verrebbe quindi meno l’obbligo di inviare all’Agenzia una copia dell’autofattura emessa per la regolarizzazione);
- le integrazioni di fatture per acquisti interni di beni e di servizi, per i quali l’articolo 17 D.P.R. 633/1972 individua quale debitore dell’imposta il cessionario o il committente (basti pensare, ad esempio, alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile, nonché alle prestazioni di servizi relative agli edifici).
Per tali ultime operazioni, a differenza dell’autofattura (che costituisce il documento rilevante per l’applicazione dell’imposta), l’integrazione è eseguita materialmente sul documento emesso dal cedente/prestatore.
Per tale motivo, la circolare 13/E/2018, considerando che la fattura elettronica non è modificabile, precisa che l’integrazione prevista nelle diverse fattispecie di cui all’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 (per citare quelle più “famose”) avviene predisponendo un documento esterno alla fattura (cartaceo) in cui indicare i dati necessari per l’operazione stessa.
Ora, nelle Faq dell’Agenzia delle entrate la questione è riproposta, evidenziando che l’integrazione può avvenire di fatto anche in modalità elettronica, tramite l’emissione di un documento che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici della fattura, ed in particolare l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente.
Tale “autofattura” può essere inviata al Sistema di Interscambio evitando di procedere con l’integrazione cartacea descritta in precedenza.
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