Interessi a soggetti non residenti: la Sicaf non evita la ritenuta
di Davide AlbonicoCon la risposta n. 98 del 5 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in seguito ad uno specifico interpello, è intervenuta in merito all’ambito soggettivo dell’esenzione da ritenuta ex articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, sono soggetti a ritenuta gli interessi pagati da una Sicaf immobiliare italiana sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati da una banca commerciale comunitaria.
In particolare, nel caso in oggetto, la società istante, istituto di credito tedesco operante anche in Italia, con riferimento all’attività esercitata direttamente in libera prestazione di servizi come banca commerciale concede finanziamenti a soggetti operanti nel settore immobiliare.
Poiché tra di essi vi rientrano anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (Sicaf) immobiliari, l’istante chiede se l’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973, possa essere applicata anche agli interessi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle stesse.
Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie si ricorda come l’articolo 26, al comma 5-bis prevede che “Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.”.
Tale disposizione è stata introdotta dall’articolo 22 D.L. 91/2014 (c.d. “Decreto Competitività 2014”) come eccezione all’applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.
Difatti, la stessa relazione illustrativa, all’articolo 22, afferma chiaramente che “Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell’Unione europea, o aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia. Con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l’accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere”.
Come appare chiaro, il dato normativo di dubbia interpretazione è il corretto inquadramento del termine imprese, ovvero se le Sicaf possano considerarsi imprese ai sensi della disposizione fiscale in esame.
A parere dell’istante anche le società d’investimento rientrano nel novero delle imprese, poiché il termine stesso impresa dovrebbe essere desunto dall’articolo 2082 cod. civ..
Dovrebbe peraltro irrilevante la natura dei beni o servizi, così come il fatto che l’attività consista nel mero godimento o amministrazione di determinati beni o del patrimonio; al contrario sarebbe arbitrario e riduttivo qualificare impresa solo come impresa commerciale.
Seguendo tale ragionamento secondo l’istante, la Sicaf rientrando nell’accezione civilistica di impresa dovrebbe godere della norma di favore dettata dall’articolo 26, comma 5-bis, e di conseguenza gli interessi derivanti da finanziamenti concessi alla stessa dovrebbero essere esenti da ritenuta.
Di tutt’altro avviso invece l’Agenzia delle entrate, secondo la quale la misura agevolativa, introdotta dall’articolo 22 D.L. 91/2014 (“decreto competitività”), ha inteso favorire l’accesso al credito da parte delle imprese e l’esenzione fiscale sugli interessi riguarda soltanto i finanziamenti concessi a soggetti che esercitano nel territorio attività d’impresa secondo l’accezione propria del diritto tributario.
Con specifico riferimento al caso di specie, la norma agevolativa si dovrebbe applicare solo ai finanziamenti ricevuti dai soggetti individuati dall’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), Tuir (società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti).
Poiché a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. i-bis), DLgs. 58/1998 (c.d. TUF) le Sicaf sono equiparate agli OICR, tali soggetti rientrano nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 predetto e, di conseguenza, sono tenute all’applicazione della ritenuta sugli interessi eventualmente corrisposti a soggetti non residenti, non potendo usufruire dell’esenzione prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973.