Interessi passivi: la nuova disciplina fiscale – II° parte
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Dopo aver brevemente richiamato, con il precedente contributo le principali novità introdotte con il decreto legislativo di recente approvazione, concentriamoci ora sulle nuove modalità di calcolo del Rol.
Con riferimento a quest’ultimo punto giova ricordare che, ad oggi, il Rol deve essere determinato facendo riferimento ai valori contabili di bilancio. L’articolo 96, comma 2, Tuir, nella sua attuale formazione prevede infatti che per risultato operativo lordo si intende “la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 cod. civ., con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.
L’attuale previsione è destinata presto a non trovare più applicazione, posto che il legislatore ha ritenuto necessario sostituire il richiamo al c.d. “Rol contabile” ad una nuova accezione di Rol esclusivamente fiscale, in quanto riferita ai valori rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
L’articolo 96, comma 4, Tuir, nella sua versione riformata, richiama infatti una nuova definizione di Rol, continuando ad attribuire rilevanza alla differenza tra il valore e i costi della produzione con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, specificando tuttavia che i valori devono essere assunti “nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa”.
Questa nuova formulazione dell’articolo 96 Tuir richiede pertanto di individuare le voci del conto economico rilevanti, dovendo successivamente calcolarne il valore fiscale, con necessità, quindi, di calcoli aggiuntivi.
Tra l’altro la nuova previsione non esclude più dal calcolo del Rol i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, finendo per attribuire quindi pieno rilievo ai suddetti componenti.
Giova tra l’altro sottolineare che, mentre ad oggi le eccedenze di Rol sono riportabili senza limiti di tempo, la norma riformata prevede la possibilità di riporto della quota eccedente esclusivamente nei successivi cinque periodi d’imposta.
Tra l’altro, la nuova disposizione prevede, a differenza del passato, uno specifico meccanismo di “consumazione” del Rol, in forza del quale si considera prioritariamente utilizzato il 30% del Rol relativo allo stesso periodo d’imposta e, successivamente, il 30% del Rol riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, dunque, gli interessi passivi dovranno essere confrontati, nell’ordine presentato, con i seguenti elementi:
- gli interessi attivi di competenza dello stesso periodo;
- gli interessi attivi riportati da periodi d’imposta precedenti (per i quali non sussiste alcun limite temporale);
- il 30% del Rol del periodo;
- il 30% del Rol riportato dai periodi d’imposta precedenti, non oltre il quinto, considerando prioritariamente utilizzato quello più risalente nel tempo.
In continuità con la precedente formulazione normativa, la quota di interessi passivi eccedente è deducibile nei successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali.
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