Interessi passivi: la nuova disciplina fiscale – III° parte
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con i precedenti contributi ci siamo soffermati sulle principali novità introdotte, le quali, come già anticipato, troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
A tal fine, il Legislatore ha previsto un’apposta disciplina transitoria, alla quale ha riservato l’articolo 13 dell’approvato Decreto legislativo.
In primo luogo giova sottolineare, che, per espressa disposizione normativa, tutti gli interessi passivi non dedotti in ragione della precedente formulazione normativa potranno essere dedotti anche nelle annualità successive all’entrata in vigore delle novità.
Ai fini del corretto calcolo del Rol, inoltre, lo stesso articolo 13 prevede che:
– non è possibile tener conto dei proventi e degli oneri, rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti, che hanno concorso alla formazione del Rol dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente e che, al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
– i proventi e oneri che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
La disposizione è evidentemente finalizzata ad evitare che uno stesso costo/ricavo sia computato due volte, o non sia computato affatto, nel calcolo del Rol.
Si pensi, ad esempio, al caso di una società che ha iscritto alla voce B7 del conto economico del bilancio al 31.12.2017 compensi agli amministratori che ha effettivamente corrisposto nell’anno 2019. Se nel 2019, applicando alla lettera la nuova disposizione normativa, la società tenesse esclusivamente conto dei valori fiscali, la stessa dovrebbe considerare anche il compenso versato all’amministratore, sebbene lo stesso abbia concorso alla determinazione del Rol anche nell’anno 2017, quando ad assumere rilievo erano esclusivamente i valori contabili. Grazie all’appena richiamata previsione normativa, invece, i compensi agli amministratori, seppur fiscalmente rilevanti nell’anno 2019, non contribuiranno alla determinazione del Rol del suddetto anno.
Con riferimento, invece, alla possibilità di utilizzare il Rol maturato in vigenza delle precedenti disposizioni normative, l’articolo 13, comma 4, prevede che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
- a) il 30 per cento del Rol prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell’articolo 96 Tuir ante-modifiche;
- b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell’articolo 96 Tuir-post modifiche.
A tal fine, nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi, se utilizzare prioritariamente l’ammontare di cui alla lettera a) o l’importo di cui alla lettera b).
Nessuna specifica disposizione sembra invece essere stata prevista con riferimento alle possibilità e alle modalità di utilizzo del Rol maturato prima delle modifiche normative in tutti i casi diversi da quello appena richiamato.
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