Interpello ordinario
di EVOLUTIONEx articolo 11, comma 1, lett. a), L. 212/2000 l’interpello ordinario consente al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza:
- sulla corretta interpretazione delle disposizioni,
- o sulla corretta qualificazione della fattispecie,
e contemporaneamente non siano comunque attivabili le procedure relative all’accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti.
Tale istanza deve essere trasmessa a ciascun ente in ragione della competenza a gestire il tributo di riferimento e può essere presentata:
- da ciascun contribuente, persona fisica o giuridica, anche non residente;
- dal soggetto obbligato ex legea porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o tenuto insieme con questi o in suo luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
In essa devono essere contenuti:
- i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l’indicazione del tipo di istanza di interpello proposta;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
- l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine d
All’istanza di interpello deve essere, inoltre, allegata la copia della documentazione non in possesso dell’Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati anche i pareri resi dall’Ufficio competente.
Alternativamente l’istanza può essere presentata mediante:
- consegna diretta a mano;
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- presentazione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto destinatario, ovvero attraverso il servizio telematico erogato dall’Agenzia delle Entrate.
L’istanza di interpello deve essere presentata:
- alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, se riguarda i tributi erariali;
- alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, se riguarda i tributi di competenza dell’area dogane diversi dalle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
- agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti, se riguarda i tributi di competenza dell’area monopoli.
L’Ufficio destinatario dell’istanza di interpello deve esaminare i dati in essa indicati e i documenti allegati, al fine di verificare:
- la propria competenza territoriale
- e la sussistenza di eventuali cause di inammissibilità,
invitando il contribuente, se del caso, alla regolarizzazione della mancata sottoscrizione, al deposito della documentazione in originale, alla integrazione della documentazione prodotta.
La risposta scritta e motivata deve essere fornita dall’Ufficio competente entro 90 giorni decorrenti:
- in caso di consegna diretta, dalla data in cui l’istanza di interpello è assunta al protocollo dell’Ufficio;
- in caso di spedizione a mezzo del servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l’istanza;
- in caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui la regolarizzazione è stata effettuata;
- in caso di presentazione ad un Ufficio incompetente, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |