Interventi di recupero edilizio e nuova comunicazione all’Enea
di Cristoforo FlorioA decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico.
Infatti, l’articolo 1, comma 3, L. 205/2017 (c.d. “Legge di Stabilità 2018”) ha integrato – con decorrenza dal 1° gennaio 2018 – l’articolo 16 D.L. 63/2013, introducendo l’obbligo di trasmettere telematicamente alcuni dati nei confronti dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell’ambito di una comunicazione diversa da quella finora conosciuta, che era relativa esclusivamente agli interventi di risparmio e/o riqualificazione energetica.
Giova preliminarmente ricordare che il richiamato articolo 16 reca disposizioni:
- in tema di proroga del potenziamento al 50% (rispetto all’ordinaria aliquota del 36%) e su 96.000 euro (rispetto all’ordinario plafond di 48.000 euro) delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 16-bis Tuir (comma 1);
- in tema di detrazioni fiscali Irpef/Ires per gli interventi antisismici (commi da 1-bis a 1-septies);
- in tema di detrazioni Irpef per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, effettuati in connessione con l’esecuzione di interventi di recupero edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 2).
Con l’introduzione del comma 2-bis nel testo dell’articolo 16 D.L. 63/2013, avvenuta ad opera della citata Legge di Stabilità 2018, viene previsto che “(…) al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati (…)”.
Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico.
La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir ma solo quelli che comportano un risparmio energetico.
Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame dovrà riguardare:
- gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie (interventi di riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; interventi di riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e coperture che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; interventi di riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno);
- interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
- installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.
La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di:
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi(caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici(potenza massima 20 kW).
Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all’articolo 1, c. 344–347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir).
Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fiscale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione, l’intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si potrà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico).
La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la trasmissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale proposito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione.
Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019).
Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria.