15 Maggio 2020

Interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro: regole Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di ottemperare alle regole imposte dai Protocolli approvati nei mesi scorsi, nella “Fase 2” (e successivamente) le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel comparto delle imposte dirette, il recente Decreto “Rilancio” (approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha confermato ed ampliato la misura del credito d’imposta, mentre nessuna indicazione è stata prevista ai fini Iva in relazione all’aliquota applicabile, che rimane quindi quella ordinaria del 22%.

In tale ambito è interessante valutare, anche allo scopo di venire incontro alle esigenze finanziarie delle imprese, se sia corretto applicare il regime dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972, nel cui ambito sono ricomprese le prestazioni di pulizia relative agli edifici.

Dando per assodato il legame delle operazioni di sanificazione con l’edificio (l’ambiente di lavoro è lo spazio interno all’edificio in cui le persone prestano la propria attività), è tuttavia necessario comprendere quali siano le operazioni di “pulizia” soggette ad inversione contabile e se in tale nozione possa essere ricompresa la sanificazione.

Secondo l’articolo 1 D.M. 07.07.1997, n. 274 (attuativo della L. 82/1994) si prevedono le seguenti definizioni:

  • sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Con la circolare 14/E/2015 l’Agenzia delle entrate ha precisato che per individuare le prestazioni di pulizia soggette ad inversione contabile si deve aver riguardo ai seguenti codici Ateco: 81.21.00 (pulizia generale non specializzata di edifici) e 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici).

In tale ultimo codice rientrano quelle attività di pulizia effettuate da imprese che dispongono di capacità ed attrezzature particolari.

È invece escluso, secondo l’Agenzia (per quel che interessa in questa sede) il codice Ateco 81.29.10, riferito alla disinfezione e disinfestazione di edifici.

Tali ultime attività sono definite dal citato articolo 1 D.M. n. 274/1997 e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione. Per tale ultima attività, di fatto, non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico, ragion per cui è necessario indagare se possano rientrare o meno nelle attività di pulizia “specializzata” ovvero siano delle attività del tutto autonome.

Va segnalato, in primo luogo, che nell’ambito della stessa definizione di sanificazione sopra riportata è precisato che la stessa può avvenire anche mediante l’attività di pulizia, e pare fuori discussione che per poter sanificare l’ambiente sia necessaria una preventiva e collegata attività di pulizia.

Si potrebbe quindi individuare una sorta di “assorbimento” dell’attività di sanificazione in quella della pulizia specializzata con conseguente applicabilità dell’inversione contabile.

D’altro canto, l’assenza di un codice Ateco specifico per l’attività di sanificazione (a differenza della disinfestazione e della derattizzazione) potrebbe indurre alla conclusione che la stessa sia ricompresa nel novero delle pulizie specializzate e come tale, trattandosi di un’attività svolta negli edifici, soggetta a reverse charge.

Tale conclusione, come già detto, avrebbe il pregio di “completare” l’aiuto che il legislatore sta fornendo alle imprese in materia di imposte dirette, evitando in tal modo l’esborso finanziario collegato all’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.